Sequestro di beni situati in Svizzera: un modo efficace per il creditore italiano di assicurarsi il recupero del proprio credito
Il diritto svizzero offre ai creditori stranieri (ed in particolare a quelli italiani) la possibilità di ottenere il sequestro di beni appartenenti a un debitore in Svizzera a condizioni relativamente flessibili, purché il creditore disponga di una decisione esecutiva emessa da un'autorità giudiziaria.
Condizioni non molto restrittive
Un creditore italiano che chieda il sequestro di beni situati in Svizzera appartenenti al suo debitore sulla base di una decisione giudiziaria italiana dovrà rendere verosimile (cioè, dimostrare con un grado di prova ridotto) la sussistenza dei seguenti elementi:
- L'esistenza di un credito nei confronti del debitore;
- L'esistenza di beni in Svizzera appartenenti al debitore. Il sequestro può rivolgersi a qualsiasi tipo di beni (stipendio, immobili, crediti - in particolare in relazione con conti bancari); il creditore deve fornire una descrizione dettagliata di tali beni e della loro ubicazione;
- Il fatto che il suo credito nei confronti del debitore non sia garantito da pegno;
- Il fatto di disporre di un titolo di rigetto definitivo contro il debitore. A questo proposito, le decisioni esecutive emesse in uno Stato parte della Convenzione di Lugano ("CLug"), di cui fa parte anche l'Italia, sono riconosciute come titoli di rigetto definitivo. Si tratta principalmente di tutte le decisioni emesse al termine di una procedura in contraddittorio. Questo sarà il caso in particolare della sentenza italiana e, a determinate condizioni, del decreto ingiuntivo.
Il creditore dovrà necessariamente indicare l'importo del suo credito in franchi svizzeri; il tasso di cambio sarà quello del giorno del deposito della richiesta di sequestro.
Possibilità di richiedere contemporaneamente il sequestro e il riconoscimento della decisione straniera resa contro il debitore
Un sequestro in Svizzera basato su una decisione straniera – nello specifico, italiana - richiede il preventivo riconoscimento di tale decisione da parte del giudice svizzero. In questo contesto, il creditore può richiedere, direttamente nella sua domanda di sequestro, il riconoscimento preventivo della decisione straniera (exequatur) su cui fonda il suoi credito nei confronti del debitore, il che consente un notevole risparmio di tempo.
In questo contesto, il creditore dovrà produrre un certificato di esecutività della sentenza italiana ai sensi dell'art. 54 CLug.
Procedura rapida, efficiente e poco costosa
Se il giudice ritiene che le condizioni siano soddisfatte, emette contemporaneamente una decisione di exequatur (riconoscimento dell'esecutività della sentenza) e ordina il sequestro dei beni del debitore situati in Svizzera. In linea di principio, il sequestro viene ordinato immediatamente, ossia lo stesso giorno del deposito della richiesta.
Il sequestro viene disposto inaudita altera parte, ossia senza contraddittorio con il debitore. Il debitore può essere sentito solo in caso di opposizione al sequestro o di ricorso contro la decisione di riconoscimento della decisione straniera su cui si fonda il sequestro. Si applica la procedura sommaria, che prevede termini brevi e mezzi di prova generalmente limitati ai documenti.
Il giudice che ordina il sequestro notificherà il suo decreto all'ufficio di esecuzione competente, cioè a quello del luogo in cui si trovano i beni. Questo ufficio sarà responsabile dell'esecuzione del sequestro. Il decreto dà quindi mandato all'ufficio di esecuzione di eseguire il sequestro e di informarne il debitore nonché ogni eventuale terzo sequestrato (ad esempio una banca). Il debitore e/o i terzi sequestrati non possono più disporre liberamente dei beni sequestrati. In calce al decreto viene redatto un verbale di sequestro per designare gli oggetti sequestrati con la loro stima (art. 276 cpv. 1 LP), che viene immediatamente notificato alle parti (art. 276 cpv. 2 LP).
In questo contesto, le spese giudiziarie sono basse e le tariffe variano da un cantone all'altro. A Ginevra, ad esempio, le spese variano da CHF 100 a 2'000, in funzione dell'importo del credito oggetto del sequestro.
Convalida del sequestro "facilitata" in Svizzera
Poiché il sequestro è un provvedimento provvisorio, deve necessariamente essere convalidato da un'azione successiva.
La convalida deve avvenire entro dieci giorni dalla notifica al creditore sequestrante del verbale di sequestro emesso dall'ufficio di esecuzione.
Deve avvenire al foro del sequestro (art. 52 LP), ossia nel luogo in cui si trovano i beni svizzeri del debitore.
La convalida può essere effettuata in vari modi. Il diritto svizzero consente la convalida semplicemente presentando una domanda d'esecuzione alle autorità svizzere di esecuzione, che provvederanno a notificare un precetto esecutivo. Le spese di una domanda d'esecuzione ammontano solitamente a CHF 67.-.
Limitati motivi di opposizione da parte del debitore
Nella fase del decreto di sequestro, il debitore di un debito riconosciuto da una sentenza esecutiva avrà difficoltà ad opporsi al sequestro, salvo casi particolari, come ad esempio nel caso in cui dimostri di aver nel frattempo ripagato il proprio debito.
I mezzi di opposizione del debitore saranno limitati anche nella successiva fase di convalida del sequestro. Infatti, anche se il debitore può opporsi all'esecuzione iniziata contro di lui, il creditore potrà ottenere facilmente il rigetto definitivo di questa opposizione, producendo la decisione italiana esecutiva.
Il sequestro rimane in vigore nonostante l'opposizione del debitore, in modo da salvaguardare i diritti del creditore durante la procedura di sequestro.
Una volta superate le eventuali opposizioni del debitore, il procedimento proseguirà con il pignoramento, che porterà infine alla realizzazione dei beni del debitore. Il creditore sarà pagato dopo la realizzazione.
Tuttavia...
- Le autorità giudiziarie e di esecuzione svizzere non sono autorizzate a notificare all'estero decisioni o atti di esecuzione. Pertanto, le decisioni e i documenti relativi al sequestro dei beni di un debitore in Svizzera dovranno essere notificati attraverso i canali diplomatici sulla base della Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notificazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, il che potrebbe richiedere del tempo.
- Nonostante i suoi limitati mezzi di difesa, il debitore può comunque cercare di opporsi al sequestro e alla sua convalida con manovre dilatorie, ad esempio impugnando le decisioni prese in questo contesto, che possono generare costi per il creditore (in particolare le spese legali) e prolungare la durata della procedura.
- Il creditore deve dimostrare con sufficiente probabilità l'esistenza di beni in Svizzera appartenenti al debitore e la loro ubicazione. Questa indicazione non può essere generica (ad esempio citando diverse banche) e non è ammissibile un sequestro "investigativo".
- Nel caso particolare del sequestro di un conto bancario, la banca (terzo sequestrato) non ha l'obbligo di informare il creditore dell'importo disponibile sul conto bancario. Il creditore verrà a conoscenza di queste informazioni solo in un secondo momento, quando l'ufficio di esecuzione avrà redatto il verbale di pignoramento. Se si scopre che non ci sono o ci sono pochi fondi sul conto, la procedura perde tutta la sua utilità. Questo è un rischio che deve essere preso in considerazione dal creditore in questo contesto.
Una misura efficace da prendere in considerazione
In conclusione, grazie alla flessibilità delle condizioni e alla rapidità di implementazione, il sequestro di beni situati in Svizzera è una misura efficace che merita particolare attenzione da parte dei creditori italiani che dispongono di una sentenza esecutiva contro il loro debitore, soprattutto perché molti cittadini italiani possiedono beni in Svizzera (immobili, conti bancari, ecc.). Naturalmente, la procedura di sequestro e la sua successiva convalida comportano alcuni rischi, che il creditore dovrebbe analizzare attentamente quando sviluppa la sua strategia.
I nostri professionisti saranno lieti di assistervi al riguardo.