Il recupero di crediti in Svizzera 2a parte

Il recupero di crediti in Svizzera 2a parte

Il creditore in possesso di un titolo d'esecuzione idoneo (cfr. 1a parte) può richiedere la continuazione della procedura d'esecuzione.

A tal fine, il creditore deve presentare domanda di continuazione presso l'ufficio d'esecuzione competente (di seguito denominato 'Ufficio'). I creditori possono avvalersi di formulari predisposti sul sito web dell'Ufficio.

A questo punto, a seconda del "tipo" di debitore, l'Ufficio decide se continuare l'esecuzione in via di procedura ordinaria di fallimento (cfr. 3a parte) o in via di pignoramento. Per i crediti garantiti da pegno, invece, l'esecuzione proseguirà direttamente in via di realizzazione del pegno. (...)