Il Consiglio federale avvia la consultazione relativa all’attuazione dell’imposizione minima dell’OCSE e del G20 sull'imposizione dell'economia digitale

Il Consiglio federale avvia la consultazione relativa all’attuazione dell’imposizione minima dell’OCSE e del G20 sull'imposizione dell'economia digitale
Da ormai quasi un decennio, l'OCSE e il G20 si occupano della pianificazione fiscale internazionale dei gruppi di imprese e dell'artificioso spostamento delle basi imponibili.

Nell'ambito dell'ormai noto progetto BEPS (Base erosion and profit shifting), che ha portato diversi Stati membri a modificare il proprio diritto tributario interno secondo le raccomandazioni emanate dalle organizzazioni internazionali, l'Action 1 è dedicata specificamente alle sfide fiscali poste dalla digitalizzazione dell'economia.

L’8 ottobre 2021 l’«Inclusive Framework on BEPS», che conta attualmente 141 Stati membri, ha rilasciato una dichiarazione sulla futura imposizione dei grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale. Tale dichiarazione viene sottoscritta da 137 Stati membri, tra cui tutti gli Stati dell’OCSE, del G20 e dell’UE. È prevista una soluzione articolata in due pilastri:

  1. il primo prevede che gli Stati di commercializzazione possano tassare una quota maggiore dell'utile dei grandi gruppi di imprese;
  2. il secondo introdurrà un'imposizione minima per i grandi gruppi di imprese.

1. Primo pilastro: imposizione gravante gli Stati di commercializzazione

Con il primo pilastro si aumenterà la quota impositiva dei cosiddetti "Stati di commercializzazione" sull’utile dei grandi gruppi di imprese altamente redditizi operanti a livello internazionale. Con l'espressione "Stati di commercializzazione" si intendono gli Stati in cui si vendono le merci e i servizi, indipendentemente da una presenza fisica. Saranno abolite le "imposte digitali" unilaterali.

Il campo di applicazione del primo pilastro interesserà i gruppi di imprese internazionali che generano una cifra d’affari annua di oltre 20 miliardi di euro e un margine di utile di oltre il 10 per cento (utile al lordo delle imposte rispetto alla cifra d’affari). Secondo le indicazioni dell’OCSE e del G20 si tratterebbe dei circa 100 gruppi di imprese più grandi e redditizi a livello mondiale. Sono esclusi dal primo pilastro l’estrazione di materie prime e determinati servizi finanziari regolamentati.

In concreto, gli Stati di commercializzazione in cui un gruppo di imprese genera una cifra d’affari annua di almeno 1 milione di euro potranno tassare una quota dell’utile. Per i Paesi più piccoli è prevista una soglia inferiore. La parte di utile di un’impresa che in futuro dovrà essere suddivisa tra gli Stati di commercializzazione così definiti ammonta al 25 per cento dell’utile che supera del 10 per cento il margine dell’utile (cosiddetto importo A). Al fine di garantire che l’utile assegnato agli Stati di commercializzazione per l’imposizione non sia soggetto a doppia imposizione, probabilmente gli Stati in cui sono residenti le unità del gruppo di imprese con rendimenti superiori alla media dovranno concedere uno sgravio corrispondente.

Per garantire la certezza del diritto ai gruppi di imprese in questione si prevede una particolare procedura di prevenzione delle controversie associata alla suddivisione dell’importo A tra gli Stati coinvolti e alla determinazione degli Stati che devono concedere uno sgravio corrispondente. Inoltre, questi gruppi di imprese devono beneficiare di una particolare procedura di risoluzione delle controversie, anche per questioni che sono solo indirettamente correlate all’importo A. Per l’attuazione del primo pilastro è necessario un accordo multilaterale, che richiede la successiva ratifica da parte degli Stati partecipanti. Secondo la dichiarazione ufficiale dell’8 ottobre 2021, tale accordo potrà essere firmato a metà 2022.

2. Secondo pilastro: imposizione minima

Con il secondo pilastro verrà introdotta un’imposizione minima del 15 per cento, secondo una base di calcolo standardizzata a livello internazionale, per i gruppi di imprese che generano una cifra d’affari annua di almeno 750 milioni di euro.

La base di calcolo standardizzata sarà determinata secondo standard di presentazione dei conti riconosciuti, con alcuni correttivi. Se l’onere fiscale aggregato di uno Stato (cosiddetto «jurisdictional blending») non raggiunge il livello d’imposizione minima del 15 per cento previsto dall’OCSE e dal G20, l’utile di tutte le unità operative in uno Stato, tenendo conto di un tasso percentuale sugli investimenti materiali e sui costi salariali (cosiddetto «carve-out» o deduzione sulla sostanza), è soggetto a un’imposizione aggiuntiva pari alla differenza tra l’onere fiscale effettivo e l’imposizione minima richiesta. Agli utili derivanti da determinate attività sulla sostanza potrà quindi essere ancora applicata un’imposizione inferiore al 15 per cento. L’imposizione aggiuntiva viene applicata nello Stato in cui ha sede la società capogruppo o eventualmente una società intermedia del gruppo di imprese in questione (cosiddetta «Income Inclusion Rule», IIR, regola di inclusione del reddito). Se tale Stato non ha introdotto l’IIR, l’imposizione verrà applicata sussidiariamente negli Stati con filiali del gruppo di imprese in questione, mediante negazione delle detrazioni o modifiche equivalenti (cosiddetta «Undertaxed Payments Rule», UTPR, regola sui pagamenti a bassa imposizione). L’OCSE e il G20 consentono tuttavia anche allo Stato ospite di imporre autonomamente la differenza rispetto all’imposizione minima (cosiddetta «Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax», imposta integrativa nazionale) Tale imposta integrativa nazionale ha la priorità rispetto all’IIR e all’UTPR.

Il secondo pilastro non rappresenta uno standard minimo, nel senso che gli Stati non sono tenuti né politicamente, né giuridicamente ad adottare le norme sull’imposizione minima. Qualora decidessero di recepirle nel diritto nazionale, dovrebbero attenersi al modello di norme e alle linee guida dell’OCSE e del G20 conformemente alla dichiarazione ufficiale dell’8 ottobre 2021 e accettare l’applicazione delle norme da parte di altri Stati.

Da un punto di vista temporale, si prevede l’applicazione dell’IIR dal 2023 e dell’UTPR dal 2024. Oltre al modello di norme pubblicato a dicembre 2021, nel primo trimestre del 2022 sarà emanato un commentario esplicativo. Entro la fine del 2022 sarà elaborato il cosiddetto «Implementation Framework», finalizzato a semplificare il coordinamento delle norme sull’imposizione minima tra gli Stati coinvolti. In questo modo, almeno sino alla fine del 2022 rimarranno ancora insoluti alcuni punti importanti dell’attuazione.

Il secondo pilastro dell’OCSE e del G20 contiene inoltre una disposizione sull’assoggettamento all’imposta («Subject to Tax Rule») da inserirsi nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) in materia di imposte sul reddito con i Paesi in via di sviluppo. In futuro, tali Paesi potranno applicare un’imposta alla fonte ridotta su interessi, canoni e altri pagamenti selezionati qualora in un altro Stato i pagamenti in questione siano soggetti a un’imposizione inferiore al 9 per cento nominale. Si prevede che le relative CDI verranno modificate e ratificate bilateralmente oppure con uno strumento multilaterale.

3. La proposta di attuazione in Svizzera

Mentre gli Stati membri dell'UE si preparano ad attuare la normativa in questione nel 2022 e ad applicarla dal 2023, sulla base di una proposta di direttiva pubblicata dalla Commissione europea, l'11 marzo 2022 il Consiglio federale ha comunicato di voler attuare a tappe il progetto in questione per mezzo di una norma costituzionale e di disposizioni transitorie, per evitare che in futuro determinati gruppi di imprese operanti in Svizzera siano soggetti a una maggiore pressione fiscale.

In particolare, l'attuazione del primo pilastro sarebbe parzialmente in contraddizione con il principio costituzionale della parità di trattamento, dal momento che l'imposizione minima prevista dall'OCSE e dal G20 comporta un trattamento diverso per le imprese interessate e quelle non interessate dal progetto. Per questo motivo, viene proposta l'introduzione di una nuova norma costituzionale che conferirebbe alla Confederazione la facoltà di attuare il progetto sulla base di due aliquote di imposta diverse.

Per poter garantire l'entrata in vigore al 1° gennaio 2024, il Consiglio federale dovrebbe essere autorizzato a disciplinare temporaneamente l'imposizione minima con una disposizione transitoria tramite ordinanza, che sarà sostituita da una legge federale approvata dal Parlamento non appena vi sarà sufficiente chiarezza sull'applicazione delle norme internazionali.

Se la Svizzera rinunciasse a introdurre un’imposizione minima dei gruppi operanti sul suo territorio, altri Stati potrebbero far valere diritti d’imposizione tramite l’IIR o l’UTPR: tali gruppi di imprese sarebbero comunque assoggettati ad imposta, ma le maggiori entrate fiscali verrebbero riscosse all'estero e non in Svizzera. La Svizzera, dunque, rinuncerebbe al gettito, senza un guadagno corrispondente in termini di competitività, e i gruppi di imprese operanti in Svizzera subirebbero procedure fiscali aggiuntive all'estero, con aggravio di spese amministrative e maggiore incertezza giuridica, rispetto a un'imposta integrativa in Svizzera.

Il Consiglio federale propone, dunque, l’introduzione di un’imposta integrativa, che comprende la «Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax» (imposta integrativa svizzera), l’IIR e l’UTPR. La riscossione dell’IIR o dell’UTPR, nel caso specifico, è soggetta ai diritti d’imposizione prioritari degli Stati esteri. In primo luogo, lo Stato di residenza può assicurare un’imposizione minima tramite un’imposta integrativa nazionale; in secondo luogo, lo Stato della società madre può riscuotere un’IIR. Solo in terzo luogo si applica l’UTPR. L’ingerenza nel sistema fiscale svizzero dovrà avere il minore impatto possibile.

Il Consiglio federale non prende in considerazione un aumento generale delle aliquote d’imposta per tutte le imprese: l'’imposta integrativa sarà limitata ai gruppi di imprese che rientrano nel campo di applicazione dell’imposizione minima prevista dall’OCSE e dal G20 e non interesserà le PMI, i gruppi di imprese più piccoli e i gruppi di imprese operanti prettamente a livello nazionale., le quali continueranno ad essere assoggettate all'attuale imposta federale e cantonale sull'utile, senza alcuna variazione.

Gli autori o il vostro professionista di fiducia in Altenburger Ltd legal + tax saranno lieti di assistervi.