Voluntary Disclosure a causa di proprietà all'estero o scambio automatico di informazioni fiscali?
Lo scambio funziona in entrambe le direzioni e riguarda anche le persone che vivono in Svizzera con beni all'estero
Spesso si dimentica che non sarà soltanto la Svizzera a comunicare le informazioni agli altri Stati, ma dal 1° gennaio 2018 le stesse informazioni saranno ottenibili dall’estero. Chi vive in Svizzera e possiede un conto bancario o un immobile all’estero non dichiarato in Svizzera, corre il rischio che a partire da tale data questi emergano. Giova ricordare che le persone domiciliate in Svizzera hanno l’obbligo di dichiarare tutti i propri redditi e la propria sostanza a livello mondiale.
Gli immobili stranieri devono essere dichiarati in Svizzera anche se sono stati regolarmente tassati all'estero
Molti contribuenti non sanno che l’obbligo dichiarativo si estende anche a tutti i beni immobili esteri. Siccome gli immobili sono già tassati all’estero, spesso i contribuenti ritengono, erroneamente, di aver così già assolto tutti i propri obblighi dichiarativi. Tuttavia non è così. Il contribuente svizzero ha l’obbligo di esporre anche gli immobili esteri nella dichiarazione fiscale svizzera, e questo anche se ha già assolto ordinariamente i propri obblighi fiscali esteri. La Svizzera non può imporre l’immobile direttamente, ma considera il valore patrimoniale dell’immobile ed i relativi redditi (tra i quali il valore locativo) ai fini della determinazione dell’aliquota fiscale applicabile in Svizzera. Gli immobili esteri rilevano anche per la determinazione del grado di progressione. Per esempio, se una cittadina italiana residente in Svizzera possiede un immobile in Italia, è tenuta a dichiarare sia l’immobile sia i relativi redditi immobiliari, rispettivamente il valore locativo, anche nella propria dichiarazione fiscale svizzera e questo anche se l’immobile è sempre stato correttamente dichiarato e conseguentemente tassato in Italia. Nel caso non lo facesse, a questa contribuente sarebbe applicata un’aliquota fiscale più bassa sia ai fini dell’imposta sulla sostanza sia ai fini delle imposte sui redditi, mettendo in atto una sottrazione d’imposta, punibile con la multa.
La divulgazione volontaria può evitare conseguenze legali relative all'evasione fiscale
Cosa bisogna fare? Come negli Stati a noi vicini, anche in Svizzera è possibile far emergere una simile sottrazione fiscale attraverso un’autodenuncia spontanea. Se la contribuente italiana notifica spontaneamente la sottrazione d’imposta non ancora conosciuta alle nostre autorità fiscali, eviterà sia la multa sia il procedimento penale. Per contro, le autorità fiscali recupereranno gli ultimi dieci anni d’imposte arretrate. Inoltre, dovrà rifondere gli interessi di ritardo sulla differenza delle maggiori imposte dovute, anche se tali interessi di mora potranno essere dedotti, nell’attuale dichiarazione d’imposta, quali interessi debitori. Nell’ipotesi in cui l’immobile italiano abbia poco valore, bisognerà valutare se la sottrazione fiscale si situa in una c.d. “soglia di tolleranza”, entro la quale le autorità fiscali potrebbero rinunciare al recupero delle imposte pregresse dovute per gli ultimi dieci anni. All’interno di questa soglia di tolleranza, sarà sufficiente che la cittadina italiana dichiari ordinariamente, per gli anni a venire, l’immobile italiano. Se, invece, le imposte sottratte dovessero superare la soglia di tolleranza, al fine di evitare la multa non vi sarà alcun’altra alternativa, se non quella dell’autodenuncia spontanea. Per questi motivi, vale senz’altro la pena valutare molto bene il da farsi nell’ipotesi in cui esistano dei beni non dichiarati, questo anche se si tratta di beni immobili esteri che sono stati correttamente dichiarati e ordinariamente tassati nello Stato in cui si trovano.