Fine delle azioni al portatore: cosa fare

Se siete tra gli azionisti di una delle 55'000 società svizzere interessate, non esitate a contattarci per una prima valutazione gratuita dei vostri prossimi passi. Nei casi semplici, saremo lieti di indirizzarvi direttamente ad un notaio competente, che vi assisterà nella conversione dei titoli; nei casi più complessi, vi proporremo un piano a tappe dettagliato, predisposto su misura in base alle vostre esigenze e vi forniremo un preventivo dei costi, affinché possiate valutare il conferimento di un incarico al nostro studio, quale partner legale di vostra scelta durante l'intero processo di conversione.

Modifiche legislative

Secondo i nuovi principi stabiliti dal legislatore svizzero, le azioni al portatore non saranno più ammesse. Restano due eccezioni a questa regola:

  1. Se la società ha emesso titoli azionari quotati in borsa o
  2. Se le azioni al portatore sono emesse sotto forma di titoli contabili (cioè, in sostanza, titoli in custodia presso ente depositario).

In considerazione dell'impatto sostanziale che questa modifica legislativa ha sulle società svizzere, a queste ultime è accordato un periodo transitorio di 18 mesi, che scadrà il 1° maggio 2021, per consentire la conversione delle azioni al portatore in azioni nominative.

Il legislatore svizzero ha, inoltre, rafforzato l'obbligo di notifica dell'avente diritto economico. Si ricorda che tale obbligo di comunicazione è entrato in vigore il 1° luglio 2015. Si applica sia alle azioni nominative che a quelle al portatore. Per queste ultime, l'obbligo di comunicazione sorge dal momento in cui l'azionista detiene, da solo o di concerto con terzi, almeno il 25% del capitale sociale o dei diritti di voto. In caso di inadempimento, i diritti societari dell'azionista sono sospesi e quelli patrimoniali decadono.

Dal 1° novembre 2019, il legislatore ha deciso di sanzionare la violazione dell'obbligo di notifica degli aventi diritto economico delle azioni nominative con una multa fino a CHF 10'000.-. Questa sanzione può essere inflitta anche alla società che tiene in maniera non conforme il libro delle azioni e/o l'elenco degli aventi diritto economico delle stesse.

Le conseguenze

L'inosservanza delle nuove norme di diritto societario può avere conseguenze significative per le società e/o gli azionisti.

Infatti, in assenza di conversione spontanea delle azioni al portatore entro il 1° maggio 2021 (termine del periodo transitorio stabilito dalla legge), le azioni delle società inadempienti saranno automaticamente convertite in azioni nominative da parte del registro di commercio competente. A seguito di questa conversione automatica, le società interessate non potranno più ottenere modifiche alle loro iscrizioni, finché non avranno adeguato il loro statuto: il registro di commercio rifiuterà, infatti, qualsiasi richiesta in tal senso.

Inoltre, il persistente rifiuto di uniformarsi ai nuovi obblighi potrebbe comportare, nei casi più gravi, la liquidazione giudiziale delle società inadempienti.

Per gli azionisti, la conversione delle azioni al portatore in nominative avrà le seguenti conseguenze:

  1. Coloro che hanno adempiuto all'obbligo di comunicazione saranno automaticamente iscritti nel libro delle azioni della società.
  2. Coloro che, invece, non hanno rispettato l'obbligo di comunicazione non saranno iscritti nel libro delle azioni della società. Se desidereranno ottenere la propria iscrizione, dovranno adire il giudice, previo accordo con la società interessata. Gli azionisti avranno tempo, al più tardi, fino al 1° novembre 2024 per intraprendere un'azione legale in tal senso; in caso contrario, le loro azioni saranno annullate per legge.

Evitare le violazioni e assicurare una buona conformità

In considerazione delle nuove disposizioni applicabili e dei rischi di inosservanza delle stesse, le società svizzere interessate devono adottare rapidamente le misure necessarie.

Da un lato, le società dovranno provvedere alla modifica del loro statuto (mediante delibera dell'assemblea generale adottata per atto pubblico). Dall'altro, gli azionisti (e le società) dovranno assicurarsi che le dichiarazioni relative al beneficiario effettivo delle azioni siano debitamente registrate e aggiornate. In caso contrario, i diritti societari e patrimoniali dovranno essere limitati dagli organi della società, salvo incorrere in sanzioni.

In un contesto internazionale che impone sempre maggiore trasparenza, il legislatore svizzero continua a seguire la strada tracciata dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI). Pur se chiamate a confrontarsi con disposizioni legali sempre più severe, le società svizzere devono rimanere pienamente in linea con le normative ad esse applicabili, per scongiurare il rischio di essere ostacolate in modo sostanziale e permanente nelle loro attività commerciali.