COVID-19: proroga dei termini in materia fiscale nel Canton Ticino

I. Imposte dirette

A tal proposito, il Consiglio di Stato del Canton Ticino è intervenuto con la Risoluzione n. 1428 del 16 marzo 2020 (di seguito, la "Risoluzione"), che ha disposto le seguenti proroghe.

Ai fini delle imposte dirette (Imposta Federale Diretta, Imposta Cantonale e Imposta Comunale), i termini per la presentazione della dichiarazione d'imposta

  • persone fisiche: proroga al 30 giugno 2020 (proroga d'ufficio);
  • persone giuridiche: proroga al 30 settembre 2020 (proroga d'ufficio).

Alla luce di tali proroghe, qualora il contribuente non rispetti i nuovi termini per l'adempimento dei suoi obblighi procedurali, la procedura di richiamo, diffida o multa sarà ripresa dallo stadio successivo a quello in cui si trovava al 20 marzo 2020.

II. Proroghe ai fini dell'IVA

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha direttamente chiarito che, ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, è possibile chiedere una proroga del termine sia per l’inoltro dei rendiconti IVA che per il pagamento dell'IVA a debito per una durata di tre mesi oltre la data di scadenza.

La richiesta, gratuita e senza necessità di motivazione, deve essere formulata attraverso il sito web dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) o su AFC SuisseTAX.

Ulteriormente, si deve notare che tali agevolazioni si applicano anche ai contribuenti esteri dotati di rappresentanza fiscale in Svizzera, indipendentemente dalla loro sede o domicilio.

III. Interessi di mora sui debiti fiscali

Con riguardo alla corresponsione di interessi moratori relativi a crediti fiscali scaduti, sia l'esecutivo federale che quello cantonale ticinese hanno adottato misure di tenore analogo, come segue.

A. Imposta cantonale

Ai fini dell'Imposta Cantonale (cfr. Punto 6 della Risoluzione) gli interessi di ritardo sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati, non saranno conteggiati per l’anno civile 2020, e precisamente dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020.

B. Imposta federale diretta

Ai fini dell'Imposta Federale Diretta, il Consiglio federale e la stessa AFC hanno previsto di non riscuotere gli interessi di mora dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 (cfr. art. 3 dell'Ordinanza sulla rinuncia temporanea agli interessi di mora; e lettera Circolare AFC “Facilités de paiement en matière d’impôt fédéral direct en tant que mesure contre le Coronavirus” del 24 marzo 2020).

C. IVA, imposte speciali sul consumo, tasse d’incentivazione e tributi doganali

Anche ai fini delle imposte indirette menzionate, non vengono riscossi gli interessi di mora dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 (art. 2 Ordinanza sulla rinuncia temporanea agli interessi di mora).

D. Imposta preventiva e tassa di bollo

Con riguardo, invece, all’imposta preventiva e alle tasse di bollo, gli interessi restano dovuti.

IV. Congelamento dei termini procedurali

Con riguardo ai termini per presentare reclamo o ricorso contro una decisione dell'autorità di tassazione (ordinariamente, pari a 30 giorni dalla notifica della decisione medesima), è necessario notare che il diritto federale (ed in particolare la Legge sull'Imposta Federale Diretta, LIFD), non prevede alcuna sospensione feriale dei termini. D'altro canto, la giurisprudenza del Tribunale federale esclude che eventuali sospensioni feriali previste da norme di diritto cantonale possano applicarsi alle procedure di reclamo o di ricorso in materia d'Imposta Federale Diretta.

Ciò determina, nelle presenti circostanze, una particolare discrepanza tra le sospensioni applicabili alle procedure di ricorso e reclamo ai fini, da un lato, dell'Imposta Cantonale e Comunale e, dall'altro, dell'Imposta Federale Diretta.

A. Termini procedurali ai fini dell'Imposta Cantonale e Comunale

La Legge Tributaria del Canton Ticino (LT) non prevede sospensioni di termini legate alle vacanze giudiziarie.

Tuttavia, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, nell'ambito delle misure atte a regolare l'attività delle autorità amministrative cantonali e comunali e di quelle giudiziarie, è intervenuto disponendo una generale sospensione dei termini in ragione dell'emergenza COVID-19 (cfr. art. 3 del Decreto esecutivo concernente l’operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da Covid-19 del 20 marzo 2020).

In particolare, tutti i termini pendenti al 20 marzo 2020, in ambito amministrativo e civile, fissati dalle autorità o previsti dal diritto cantonale o comunale e quelli determinati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale o nel Bollettino ufficiale delle leggi, sono sospesi fino al 19 aprile 2020 compreso.

La predetta sospensione, dunque, si applica altresì ai termini per il reclamo e il ricorso in materia tributaria, che risultano pertanto sospesi sino al 19 aprile 2020 compreso.

B. Termini procedurali ai fini dell'Imposta Federale Diretta

Anche il legislatore federale è intervenuto con riguardo alla sospensione dei termini procedurali, mediante l’Ordinanza federale sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020. Il provvedimento ha introdotto una sospensione dei termini a partire dalla data della sua entrata in vigore (21 marzo) e fino al 19 aprile incluso.

Tuttavia, è necessario sottolineare che tale sospensione non si applica alle procedure di reclamo e di ricorso in materia di imposte dirette di competenza delle autorità cantonali, quale, dunque, anche l'Imposta Federale Diretta. Tale conseguenza discende dal fatto che l'art. 1 dell'Ordinanza in discorso prevede che la detta sospensione si applichi solo laddove il diritto procedurale applicabile – nel caso di specie, quello cantonale ticinese - preveda a sua volta una sospensione feriale nel periodo pasquale. In considerazione del fatto che, come si notava, il diritto procedurale cantonale ticinese applicabile non conosce la sospensione feriale, la sospensione disposta dall'Ordinanza federale non risulta applicabile.

Pertanto, sinché il Consiglio federale non assumerà nuovi provvedimenti, i termini per la presentazione del reclamo e del ricorso in materia di imposta federale diretta continuano a decorrere.

C. Termini procedurali ai fini dell'IVA e dell'Imposta Preventiva

Con riguardo, invece, ai termini relativi alle procedure di reclamo e ricorso in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, Imposta Preventiva e Tassa di Bollo, ad esse risulta applicabile – ai sensi degli artt. 1 e 2 della citata Ordinanza - la sospensione dei termini dal 21 marzo 2020 al 19 aprile 2020 incluso.

Diversamente, non sono ammesse proroghe nelle altre procedure, diverse da quelle di reclamo e ricorso, relative all'IVA, all'Imposta Preventiva e alla Tassa di Bollo.

I nostri professionisti saranno lieti di fornirvi ogni ulteriore chiarimento o assistenza al riguardo.