Donazione di azioni di società estere: come calcolare la plusvalenza ai fini fiscali italiani

Donazione di azioni di società estere: come calcolare la plusvalenza ai fini fiscali italiani

1. Il caso specifico del contribuente

In particolare, il caso riguarda un contribuente residente in Italia che ha ricevuto in donazione dai genitori, residenti all'estero, delle azioni di una società estera (holding di famiglia). Detto trasferimento inter vivos ha scontato in Belgio le imposte di donazione nella misura del 3% sul controvalore delle azioni donate, ma nessuna imposta sul reddito. Il contribuente intende cedere le azioni donategli e chiede di conoscere se per la determinazione della plusvalenza da assoggettare ad imposta in Italia possa assumere come valore di acquisto il valore normale delle azioni al momento della donazione, incrementato delle imposte di donazione pagate in Belgio.

2. La normativa italiana di riferimento

Ai sensi dell'art. 68 comma 6 TUIR, la plusvalenza è pari alla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.

3. Il valore di acquisto

Rispondendo all'istante, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato la prassi del Ministero delle Finanze che con circolare 24 giugno 1998 n. 165 aveva chiarito che per le partecipazioni ricevute in donazione occorre fare riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, a quello a lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Conformemente a quanto previsto dall'art. 68 comma 6 TUIR sopra citato, ai fini della determinazione della plusvalenza (o della minusvalenza) il costo o valore d'acquisto deve essere aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione. Ciò implica che il contribuente può imputare ad incremento del costo di acquisto tutte le spese e gli oneri strettamente inerenti all'acquisto delle attività finanziarie della cui cessione si tratta (ad esempio: l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc.), ad eccezione degli interessi passivi.

Nel caso che qui ci occupa, dunque, il contribuente italiano istante deve assumere come valore di acquisto il costo storico originario sostenuto dal donante (i genitori), con possibilità di incrementarlo di ogni onere inerente, incluse le imposte di donazione pagate all'estero. Per contro, il valore normale delle azioni può valere come costo ai fini del calcolo della plusvalenza soltanto qualora questo valore normale abbia avuto rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi (in capo ai donanti).

4. Conclusioni

Questo chiarimento offerto dall’Agenzia delle Entrate sottolinea la complessità e l'importanza della corretta valutazione fiscale delle azioni ricevute in donazione, specialmente quando coinvolgono donanti non residenti in Italia e/o partecipazioni in società estere. È, quindi, essenziale mantenere una documentazione accurata di tutti i costi e le imposte pagate in relazione all'acquisizione delle azioni. Questo include non solo le imposte di donazione, ma anche eventuali spese accessorie come oneri notarili e commissioni di intermediazione. La trasparenza e la precisione nella documentazione sono fondamentali per evitare future controversie fiscali.

Da non trascurare è il rischio che la donazione possa essere esposta a una doppia imposizione internazionale, sia quando vi è un conflitto di criteri di collegamento territoriale tra due stati, sia quando le diverse normative dei paesi coinvolti assumono valori differenti.

Ai contribuenti con patrimoni complessi e partecipazioni connotate da elementi di transnazionalità si raccomanda, dunque, di analizzare in maniera cauta le norme fiscali domestiche e internazionali, rivolgendosi ai nostri avvocati esperti in fiscalità internazionale per aiutare e ottimizzare la gestione del patrimonio, conformandosi alle normative di tutte le giurisdizioni coinvolte.

Se avete domande o avete bisogno di assistenza in materia tributaria, non esitate a contattare i nostri specialisti a Ginevra, Lugano o Zurigo. Saremo lieti di assistervi.