Incentivi fiscali italiani per docenti e ricercatori che trasferiscono la loro residenza in Italia

Incentivi fiscali italiani per docenti e ricercatori che trasferiscono la loro residenza in Italia

La normativa, che prevede degli incentivi fiscali, è stata introdotta dall'art. 44 del decreto legge 78/2010 ed è stata oggetto di modifiche, tra cui l'art. 5, comma 5 del decreto legge 34/2019 (cd. "Decreto Crescita") e da ultimo dall'art. 1, comma 763 della legge n. 234/2021 (cd. "Legge di Bilancio 2022").

Ai fini delle imposte sui redditi è prevista l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% dei compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che acquisiscano la residenza in Italia, dove svolgeranno la loro attività.

La durata dell'agevolazione è stabilita in quattro anni nella formulazione originaria e diventa di cinque a partire dal 2020, sempre che permanga la residenza in Italia. Detto periodo può essere aumentato fino a otto, undici e tredici anni, nel caso di docenti o ricercatori che abbiano figli minorenni a carico e che acquistino la proprietà di almeno un'unità immobiliare, a seconda dei casi.

Lo scopo di tale normativa è quella di evitare il fenomeno della cd. "fuga dei cervelli" e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico dell'Italia. Pertanto, non si rivolge soltanto ai cittadini italiani o europei emigrati che intendano rientrare in Italia, ma in generale a tutti i residenti all'estero, italiani o stranieri, i quali per le loro particolari conoscenze possono favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione del sapere in Italia, trasferendovi il know how acquisito attraverso l'attività svolta.

Opzione per l'estensione degli incentivi

La legge di bilancio 2022 ha introdotto la possibilità per i docenti e ricercatori iscritti all'AIRE o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea e che siano rientrati fiscalmente in Italia prima del 2020 di optare per l'estensione del regime di favore fino a otto, undici e tredici periodi di imposta complessivi. I contribuenti devono essere diventati proprietari di un'abitazione in Italia dopo il trasferimento della residenza, nei dodici mesi precedenti oppure entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione e/o avere da uno a tre figli. La maggior durata temporale dell'agevolazione si perfeziona con il versamento di un importo che varia in base al numero di figli.

Esercizio dell'opzione

L'opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari a:

  1. Il 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minore, ovvero è diventato proprietario almeno di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;
  2. Il 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni e diventa proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio, senza applicazione di nessuna sanzione.

La circolare precisa che:

  1. I docenti e i ricercatori lavoratori dipendenti, a condizione che mantengano la residenza fiscale in Italia, possono esercitare l'opzione mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quadriennio di fruizione dell'agevolazione. Se il quadriennio si è concluso entro il 31 dicembre 2021, l'opzione deve essere effettuata entro il 27 settembre 2022. Il datore di lavoro opera le ritenute del 10% degli emolumenti erogati, nel caso di lavoratori che, al momento dell'opzione, abbiano comunicato di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare le condizioni per l'applicazione delle rispettive misure di detassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilati.
  2. I docenti e ricercatori che esercitano un'attività di lavoro autonomo comunicano l'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento degli importi del 10% o del 5% dei redditi di lavoro agevolabili prodotti nel periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.
  3. I docenti e i ricercatori che hanno esercitato l'opzione possono fruire del regime agevolato per gli ulteriori periodi di imposta nei quali mantengono la residenza fiscale in Italia, perdendo la possibilità di applicare il regime di favore a partire dal periodo di imposta in cui viene meno tale requisito.

Ricercatori e docenti che fruivano degli incentivi al 31 dicembre 2019

I docenti e i ricercatori che hanno beneficiato del regime agevolato fino all'anno 2019 o all'anno 2020 potranno applicare il predetto regime solo a decorrere dall'anno di imposta 2022. I periodi di imposta oggetto dell'agevolazione, per effetto dell'esercizio dell'opzione prevista dalla norma, devono essere computati a partire dal periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale in Italia.

Reddito di riferimento

Ai fini del calcolo dell'importo da versare, la norma fa riferimento "ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione". L'Agenzia delle entrate ritiene, pertanto, che il reddito di riferimento sia rappresentato dai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia ancorché non agevolati ai sensi dell'art. 44 del decreto legge 78/2010 relativi al periodo di imposta precedente a quello dell'esercizio dell'opzione.

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