L'Italia recepisce le modifiche alla direttiva Madre-Figlia
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La novella recepisce le modifiche apportate dalla direttiva 2014/86/UE alla cd. Direttiva Madre-Figlia (Direttiva 2011/96/UE), che prevede un regime fiscale più favorevole per evitare la doppia imposizione giuridica e la doppia imposizione economica internazionale nei casi di distribuzioni di dividendi tra società di Stati membri UE, al verificarsi di talune condizioni.
La disposizioni della Direttiva Madre-Figlia in breve
Come noto, qualora una società di uno Stato membro (cd. "società figlia") corrisponda dividendi a un'altra società di uno Stato membro diverso (cd. "società madre"), il primo Stato deve applicare una ritenuta pari a 0%, mentre il secondo Stato deve esentare gli utili così percepiti (o tassarli al massimo fino al 5%, consentendo la deducibilità delle relative spese). Tale regime trova applicazione se, congiuntamente:
- La società madre e la società figlia rivestono entrambe la forma di società di capitali, come elencato nell'Allegato alla Direttiva;
- Entrambe le società sono fiscalmente residenti in due Stati membri diversi (e nessuna di esse può considerarsi fiscalmente residente in uno Stato terzo ai sensi di una Convenzione contro la doppia imposizione);
- Entrambe le società sono assoggettate ad imposta ordinaria sugli utili nel proprio Stato di residenza, senza possibilità di esserne esentate (sempre nell'Allegato sono individuate le imposte prelevate dagli Stati membri);
- La società madre detiene una partecipazione minima al capitale della società figlia del 10% per un periodo di almeno un anno.
In buona sostanza, gli utili di impresa prodotti dalla società figlia e già tassati in capo a quest'ultima con l'imposta societaria ordinaria possono essere distribuiti sotto forma di dividendi alla società socia di un altro Stato membro comunitario senza che tale pagamento venga assoggettato a nuovi prelievi tributari (i.e. eliminazione della doppia imposizione).
Nel caso in cui uno Stato membro prelevi un'eventuale ritenuta alla fonte all'atto della distribuzione, deve rimborsare al socio quanto prelevato, secondo le norme procedurali previste dal proprio diritto tributario interno.
Le novità legislative italiane
Per effetto della sopra menzionata novella legislativa, e con riferimento ai dividendi in entrata, il comma 3-bis dell'articolo 89 DPR 917/1986 estende dal 1° gennaio 2016 il regime di non imposizione in capo alla società madre residente in Italia delle remunerazioni corrisposte da società figlie comunitarie su partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle su titoli e strumenti finanziari, limitatamente alla quota di esse non deducibile ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante. Non essendo più previsto il richiamo dell'art. 44, comma 1, lett. a) del DPR 917/1986 che richiede la totale indeducibilità della remunerazione, non dovrebbe più esigersi la condizione della esclusiva partecipazione ai risultati economici della società emittente richiesta dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 4/E del 18 gennaio 2006 in materia di tassazione di dividendi e di redditi diversi di natura finanziaria. Così, la non tassazione opererebbe anche per le remunerazioni relative a strumenti finanziari differenti da quelli classificabili come similari alle azioni, purchè sia integrato il requisito dell'indeducibilità in capo alla società figlia.
Con riguardo, invece, ai dividendi in uscita, è stato sostituito il comma 1-bis dell'art. 27-bis DPR 600/1973, che garantisce il medesimo trattamento fiscale di ritenuta pari a 0% in caso di pagamenti di remunerazioni di strumenti finanziari assimilabili alle azioni da società figlie italiane a società madri comunitarie. L'esclusione da imposizione è, infatti, estesa alle remunerazioni su titoli, strumenti finanziari e contratti indicati nell'art. 109, comma 9, lettere a) e b) DPR 917/1986, limitatamente alla quota di esse non deducibile ai sensi del medesimo articolo 109.
La doppia imposizione rischia, invece, di permanere nei casi di utili distribuiti da soggetti extra-UE diversi da quelli provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata, in relazione ai quali risulta ancora applicabile il limite dell'integrale indeducibilità in capo al soggetto emittente ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera a) DPR 917/1986.
Un tale limitazione potrebbe costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali verso Stati terzi, vietata dall'art. 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Considerata la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di giustizia e la difficoltà di poter validamente giustificare il trattamento differenziato (specie se si considera la fitta rete di convenzioni contro la doppia imposizione di cui dispone l'Italia e la possibilità di richiedere e ottenere lo scambio di informazioni pressoché ovunque), la scelta del legislatore di lasciare la solita lacuna normativa rischia di esporre i contribuenti a un inevitabile e lungo contenzioso con il fisco.