L'Italia introduce un credito d'imposta in caso di cessione di crediti deteriorati

- Finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
- Sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- Supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- Sospensione degli obblighi di pagamento di tasse e contributi, nonché di altri obblighi fiscali e incentivi fiscali.
Tra le diverse misure, sono degne di nota le disposizioni contenute all'articolo 55 che – modificando le norme già contenute all'articolo 44-bis del decreto-legge 34/2019 – introducono per le società che cedono a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti il diritto di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati ceduti a terzi.
Tra i vari provvedimenti, si segnalano le disposizioni contenute nell'articolo 55, che modificano quelle contenute nell'articolo 44-bis del decreto legge n. 34/2019. L'articolo 55 introduce per le società che cedono entro il 31 dicembre 2020 crediti verso i propri debitori inadempienti il diritto di convertire in credito d'imposta una quota delle proprie attività per imposte anticipate ("CDI") riferita a specifiche voci e per un importo pari ai crediti deteriorati oggetto della cessione.
I crediti pecuniari deteriorati possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento, possono essere considerati ai fini della cessione per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro e consentono la trasformazione delle imposte anticipate in crediti di imposta, anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito di imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.
Per poter beneficiare di tali disposizioni, si deve trattare di cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari verso soggetti inadempienti. Il requisito dell'inadempimento si considera soddisfatto quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.
Per contro, l'accesso al regime in esame non è consentito alle imprese in stato o rischio di dissesto (articolo 17 del Decreto legislativo 180/2015) o in stato di insolvenza in base alla legge fallimentare o del Codice della crisi di impresa, né alle cessioni di crediti infragruppo.
Sotto il profilo oggettivo, la norma agevolativa si applica unicamente alle società che nell'esercizio in corso abbiano;
- perdite fiscali riportabili ai sensi dell'articolo 84 TUIR; e/o
- eccedenza di base ACE (aiuto alla crescita economica) riportabile in avanti di cui all'articolo 1, comma 4, decreto legge 211/2011.
I crediti di imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limitazioni di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, oppure possono essere ceduti o chiesti a rimborso. Tali crediti devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP.
La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'art. 11 comma 1 del decreto legge n. 59/2016 per fruire delle altre discipline di conversione delle attività per imposte anticipate. L'opzione deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti e ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.
La norma agevolativa in questione non impone alcun requisito sulla residenza o la nazionalità della società che richiede l'agevolazione o del debitore a cui si riferisce il credito pecuniario deteriorato. Pertanto, anche le società svizzere che operano in Italia mediante società controllate o stabili organizzazioni ivi situate, essendo tenute al pagamento dell'IRES e dell'IRAP italiane, potrebbero qualificarsi per beneficiare delle nuove disposizioni.
I professionisti del nostro studio sono a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti.