Tassazione forfettaria degli individui secondo la tassazione federale del reddito
Introduzione
Secondo l'art. 14, cpv. 1, della Legge Tributaria Federale le persone fisiche possono beneficiare di una tassazione forfetaria, in luogo dell'imposta ordinaria, se risultano soddisfatti i seguenti requisiti:
- Non hanno la cittadinanza svizzera;
- Per la prima volta o dopo un'interruzione di almeno dieci anni sono assoggettate illimitatamente alle imposte in Svizzera; e
- Non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.
Cittadinanza svizzera
La tassazione secondo il dispendio può essere richiesta soltanto da persone fisiche straniere. Se il cittadino svizzero ha anche la nazionalità di un altro Stato, non è considerato "straniero" ai fini della tassazione in questione e non può pertanto beneficiarne.
Se lo straniero tassato secondo il dispendio acquisisce la nazionalità svizzera, il regime impositivo in esame cessa la sua applicazione ed è soggetto a imposta ordinaria.
Il periodo di dieci anni
La tassazione secondo il dispendio può essere applicata soltanto se lo straniero trasferisce il proprio domicilio in Svizzera per la prima volta o dopo un periodo di assenza di almeno dieci anni, durante il quale era residente all'estero.
Le persone fisiche che prima di lasciare la Svizzera beneficiavano della tassazione secondo il dispendio e vi fanno ritorno possono ancora essere tassate secondo questo regime, indipendentemente dal periodo minimo di dieci anni.
Nessuna attività indipendente o dipendente in Svizzera
Il regime di tassazione secondo il dispendio non si applica alle persone fisiche che svolgono in Svizzera una qualunque attività lucrativa, sia essa indipendente o subordinata, dalla quale ritraggono redditi di fonte svizzera o estera. Questo è in particolare il caso di artisti, scienziati, inventori, sportivi e membri del consiglio di amministrazione che esercitano personalmente un'attività lucrativa in Svizzera.
In questi casi non vi è diritto all'imposizione secondo il dispendio, ma si applica l'imposta ordinaria sul reddito.
Calcolo dell'imposta
L'imposta secondo il dispendio è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede. Tali spese rappresentano la base imponibile per il computo dell'imposta dovuta.
In ogni caso, detta base imponibile non può essere inferiore ad uno dei seguenti importi (i.e. si assume il valore più alto):
- 400 000 franchi;
- un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo dell'immobile di proprietà;
- un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l’alloggio al luogo di dimora;
- la somma dei redditi lordi seguenti:
- proventi da sostanza immobiliare sita in Svizzera,
- proventi da beni mobili situati in Svizzera,
- proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare,
- proventi da diritti d’autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera,
- assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera, proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.
Spese globali
La base imponibile dell'imposta secondo il dispendio è calcolata in primo luogo sulla base delle spese annuali sostenute dal contribuente in Svizzera e all'estero per mantenere il proprio tenore di vita, così come quelle delle persone che vivono a suo carico. Le spese straordinarie e non periodiche sono di norma trascurate.
Queste spese riguardanti il tenore di vita del contribuente includono principalmente:
- le spese per il vitto e l’abbigliamento;
- le spese per l’alloggio, compresi il riscaldamento, la pulizia, la manutenzione di giardini, ecc.;
- le imposte versate e gli oneri sociali;
- le spese complessive (prestazioni in denaro e in natura) per il personale di servizio del contribuente;
- i contributi di mantenimento e gli alimenti;
- le spese per la formazione, comprese le spese per la scolarizzazione dei figli all’estero, il tempo libero, lo sport, ecc.;
- le spese per viaggi, vacanze, attività sportive e altri divertimenti, soggiorni di cura, ecc.;
- le spese di mantenimento di animali domestici costosi (cavalli da sella, ecc.);
- le spese di manutenzione e d’esercizio di automobili, motoscafi, panfili, aeroplani, ecc.
La base imponibile viene determinata ogni anno e non è ammessa alcuna deduzione.
Applicazione
Il contribuente che intende beneficiare dell'imposizione secondo il dispendio deve presentare l'apposita dichiarazione di imposta e provare di soddisfare i requisiti.
Le autorità cantonali verificheranno la sussistenza delle condizioni e l'adeguatezza delle prove fornite.
Si raccomanda di sottoporre una richiesta preventiva alle autorità cantonali, rappresentando la situazione personale ed economica del contribuente e determinare la base imponibile sulla quale si computa l'imposta secondo il dispendio.
Le autorità federali hanno chiarito nella circolare che il costo per il tenore di vita deve essere stabilito ogni anno. Questo implica che in ciascun periodo di imposta, al momento al momento della presentazione della dichiarazione, il contribuente dovrà determinare e controllare la propria base imponibile e assumere il più alto dei valori sopra menzionati, su cui si computano le imposte dovute.
Trattati di doppia imposizione
I contribuenti che beneficiano della tassazione secondo il dispendio possono di principio beneficiare delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dalla Svizzera e richiedere l'eliminazione della doppia tassazione.
Tuttavia, i trattati con Austria, Belgio, Canada, Germania, Italia, Norvegia e Stati Uniti prevedono che le persone fisiche residenti in Svizzera e che beneficiano del regime di tassazione in esame possono richiedere i benefici convenzionali soltanto se il reddito che ha fonte nel loro territorio è assoggettato in Svizzera ad imposta ordinaria.
Così, ai fini degli sgravi convenzionali, nel calcolo della base imponibile, i redditi aventi fonte nei citati stati devono essere inclusi nella dichiarazione di imposta svizzera e assoggettati a imposta ordinaria, salvo che il trattato non ne stabilisca l'esenzione. Il contribuente può pertanto richiedere di beneficiare della tassazione secondo il dispendio "modificata" e tassare in via ordinaria i redditi provenienti da queste giurisdizioni. In questi casi, pertanto, sarà possibile richiedere i benefici convenzionali.