Principali aspetti del distacco dei lavoratori in Svizzera
Il distacco di lavoratori
Si parla di distacco quando un datore di lavoro con sede all'estero invia in Svizzera, per un periodo limitato, un suo lavoratore affinché fornisca una prestazione lavorativa specifica nell'ambito di un contratto concluso tra il datore di lavoro e il destinatario della prestazione (ad es. un cliente), o per lavorare per un'affiliata o un'altra impresa con sede in Svizzera.
Assoggettamento del lavoratore distaccato al contratto di lavoro e al sistema di previdenza sociale del Paese d'origine
I lavoratori distaccati rimangono soggetti sia al contratto con il datore di lavoro estero che al sistema di previdenza sociale del Paese d’origine.
Norme obbligatorie del diritto del lavoro svizzero
Le previsioni della Legge federale svizzera sui lavoratori distaccati (LDist) e la relativa ordinanza (ODist), intendono proteggere sia i lavoratori distaccati, sia quelli già presenti sul mercato del lavoro svizzero, e fanno riferimento alla Legge federale svizzera sul lavoro, al Codice delle obbligazioni e ai contratti di lavoro collettivi. L'elenco degli ambiti interessati e delle norme vincolanti corrisponde a quello della Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 dicembre 1996 sul distacco dei lavoratori. Le disposizioni riguardano in particolare i seguenti aspetti:
- i salari minimi (inclusi i supplementi per vacanze, giorni festivi ecc.);
- gli orari di lavoro e il riposo;
- la durata minima delle vacanze;
- la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro;
- il pari trattamento di uomo e donna; nonché
- l'alloggio che corrisponda alla norma in quanto a igiene e comodità.
È risaputo che i minimi salariali previsti in Svizzera (il salario del lavoratore al lordo dei contributi sociali che gli vengono addebitati) sono spesso superiori a quelli all'estero. È importante notare, però, che laddove il salario lordo è uguale, lo stipendio netto percepito dal lavoratore in Svizzera è spesso superiore a quello percepito dal lavoratore all'estero.
L'adempimento di questi obblighi viene regolarmente controllato dai Cantoni svizzeri. In caso di infrazione, vi sono sanzioni, che vanno dall'ammonimento alla multa amministrativa fino al divieto di offrire servizi per un periodo da uno a cinque anni.
Accesso al mercato del lavoro in Svizzera
La Svizzera da priorità ai lavoratori provenienti dai Paesi UE/AELS, in base all'accordo sulla libera circolazione delle persone. I lavoratori provenienti da altri Paesi sono ammessi qualora siano "qualificati", come definito dalla Legge federale svizzera sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).
Quando è necessario un permesso di lavoro per un distacco in Svizzera?
A seconda della durata del distacco in Svizzera, è necessario effettuare una notifica o richiedere un permesso di lavoro. In seguito, forniamo una panoramica dei principali adempimenti:
Distacco di lavoratori provenienti da un Paese UE/AELS fino a 90 giorni lavorativi per anno civile
Notifica
Il datore di lavoro può distaccare un numero illimitato di lavoratori, semplicemente notificandoli on-line alle autorità svizzere, per un massimo di 90 giorni per anno civile.
La notifica deve essere fatta almeno 8 giorni prima dell'inizio del lavoro. Solo in casi urgenti quali riparazioni, infortuni, catastrofi naturali, o altri eventi non prevedibili, il lavoro può essere iniziato il giorno stesso della notifica.
La notifica deve contenere le informazioni stabilite dall'art. 6 cpv. 4 ODist.
Nei seguenti settori il lavoratore distaccato anche per un solo giorno di lavoro in Svizzera deve essere notificato alle autorità svizzere:
- edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia;
- ristorazione;
- lavori di pulizia in aziende ed economie domestiche; e
- servizi di sorveglianza e di sicurezza.
Per gli altri settori la notifica è necessaria soltanto se la durata del distacco è superiore a 8 giorni per anno civile, ininterrotti oppure suddivisi in più periodi.
Obbligo del permesso di lavoro
È importante notare che il "credito" di 90 giorni l'anno per la notifica on-line si riferisce non al singolo lavoratore, bensì al datore di lavoro. Per cui, dal momento che il datore di lavoro distacca in Svizzera non un lavoratore, ma più lavoratori per un periodo complessivo che supera i 90 giorni l'anno, deve richiedere per ogni singolo lavoratore un permesso di lavoro per i giorni in eccesso.
Distacco di lavoratori provenienti da un Paese UE/AELS superiore a 90 giorni lavorativi per anno civile
Obbligo del permesso di lavoro
I lavoratori provenienti da un Paese UE/AELS il cui distacco supera i 90 giorni in un anno civile, devono avere un permesso di lavoro, come stabilito dalla LStrI, l'Ordinanza federale svizzera sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), nonché dalle relative istruzioni delle autorità federali.
Si distinguono i seguenti tipi di permesso di lavoro:
- permesso di 90 o 120 giorni ad personam;
- permesso di soggiorno L fino a 1 anno;
- permesso B di dimora fino a 5 anni;
- permesso C di residenza, che si ottiene dopo 5 anni di residenza e domicilio in Svizzera, per cui non è usuale per un lavoratore distaccato;
- permesso G, permesso per cosiddetti frontalieri, che però oggi è ottenibile anche per chi non abita vicino al confine svizzero e chi non lavorerà in un Cantone vicino al confine; la condizione principale per l'ottenimento è che il lavoratore distaccato lavori in Svizzera, ma torni all'estero almeno una volta la settimana (solitamente, il fine settimana).
Distacco di lavoratori provenienti da altri Paesi
Notifica
Il sistema della notifica on-line non è disponibile per i lavoratori distaccati provenienti da Paesi non-UE/AELS.
Obbligo del permesso di lavoro
Nei particolari settori specificati sopra il lavoratore distaccato proveniente da un Paese non-UE/AELS anche per un solo giorno di lavoro in Svizzera necessita di permesso di lavoro.
Per gli altri settori un permesso di lavoro è necessario soltanto se la durata del distacco è superiore a 8 giorni per anno civile, ininterrotti oppure suddivisi in più periodi.
Previdenza sociale
Il datore di lavoro che intende distaccare un lavoratore, deve trasmettere una richiesta all'istituto di previdenza sociale del Paese al quale è normalmente assoggettato.
Per i lavoratori provenienti da un Paese UE/AELS, se le condizioni per il distacco sono soddisfatte, l'istituto del Paese di origine emetterà il certificato di distacco (modello A1) a conferma che il lavoratore distaccato continua a essere assoggettato alle assicurazioni sociali del Paese d'origine e che durante tutto il periodo di distacco, la legislazione in materia di previdenza sociale del Paese dove lavora temporaneamente non è applicabile. Per i lavoratori provenienti da un altro Paese che ha un accordo con la Svizzera sulla previdenza sociale, la procedura e i certificati sono simili.
Il distacco è soggetto alle seguenti condizioni:
- Carattere temporaneo del distacco: il distacco è concesso per un periodo limitato, di regola al massimo 24 mesi. Qualora 24 mesi non siano sufficienti, in base all'articolo 16 del Regolamento (CE) no. 883/2004 oppure in base all'accordo del Paese non-UE/AELS con la Svizzera sulla previdenza sociale, il datore di lavoro può richiedere una proroga all'autorità competente, che, in casi particolari, dovrà trovare un accordo con l'Ufficio federale svizzero delle assicurazioni sociali. Secondo la prassi svizzera, il distacco non può durare complessivamente più di 5 anni.
- Attività significativa nel Paese d'origine: il datore di lavoro che intende distaccare un lavoratore deve svolgere già da un certo periodo un'attività economica significativa nel Paese da cui avviene il distacco.
- Previdenza sociale nel Paese d'origine: il lavoratore distaccato deve essere assoggettato al sistema di previdenza sociale del Paese da cui avviene il distacco.
- Divieto di sostituire un lavoratore distaccato: non è permesso sostituire un lavoratore distaccato, il cui distacco è giunto a termine, con un altro lavoratore distaccato.
- Subordinazione del lavoratore: il lavoratore distaccato deve rimanere subordinato al suo datore di lavoro estero per tutta la durata del distacco e deve svolgere l'attività nell'interesse e per conto di quest'ultimo. Questa condizione è importante, poiché il prestito di personale dall'estero in Svizzera normalmente è vietato, salvo in casi specifici previsti dalla Legge federale svizzera sul collocamento (LC), che disciplina il collocamento privato e la fornitura di personale in prestito.
Conclusioni
Per il distacco di lavoratori dall'estero in Svizzera vi è un quadro normativo articolato, come illustrato sopra. Oltre alle norme relative al diritto del lavoro, ai permessi di lavoro e alla previdenza sociale, sono da tenere in considerazione anche gli aspetti di diritto tributario.
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