Nuovo regime fiscale italiano per i pensionati all'estero

La nuova imposizione sostitutiva per i pensionati che si trasferiscono al Sud

Il legislatore italiano ha approvato un nuovo regime fiscale riservato ai soggetti pensionati, residenti all'estero, e percettori di redditi di pensione avente fonte estera. Tale regime prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva su tutti i redditi prodotti al di fuori del territorio italiano.

Requisiti speciali

Il nuovo regime speciale risulterà applicabile a condizione che:

  1. il contribuente percepisca pensioni di ogni genere ed assegni equiparati erogati da soggetti esteri;
  2. la residenza fiscale del contribuente sia localizzata all'estero da almeno cinque periodi d'imposta;
  3. siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa tra l'Italia e lo Stato di precedente residenza del contribuente;
  4. il contribuente trasferisca la propria residenza fiscale in Italia, e il luogo di residenza sia un comune:
  • incluso nel territorio di una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;
  • e avente una popolazione non superiore a 20'000 abitanti.

Poiché il nuovo regime fiscale in parola consiste in un'imposta sostitutiva, il contribuente non avrà diritto ad alcun credito per le imposte pagate all'estero. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di selezionare i singoli Stati esteri per i quali non intende avvalersi del regime agevolato. In tal caso, i redditi provenienti dagli Stati esclusi dal regime speciale saranno tassati in Italia secondo gli ordinari criteri di imposizione.

Ambito temporale

Il regime fiscale di favore in discorso risulta applicabile – dietro espressa istanza da parte del contribuente – a partire dal periodo d'imposta nel quale il soggetto trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i dieci periodi d'imposta successivi. Allo spirare di tale termine, il contribuente sarà assoggettato a tassazione ordinaria.

Note ulteriori

Il contribuente che sarà soggetto al nuovo regime fiscale beneficerà altresì di due ulteriori esenzioni:

  1. non sarà soggetto all'obbligo di dichiarazione delle attività (conti bancari, attività finanziarie, immobili, ecc.) detenute all'estero (esenzione dal cd. "monitoraggio fiscale");
  2. le dette attività estere non saranno assoggettate all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) né all'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE).

Sotto un profilo fiscale, l'introduzione del regime agevolativo in parola rende l'Italia, nel contesto europeo, un paese particolarmente attrattivo per i contribuenti pensionati provenienti dall'estero.

I nostri professionisti saranno lieti di fornirvi ogni ulteriore delucidazione in argomento.