Revisione del diritto societario svizzero: Consiglio d'amministrazione

Competenze

La revCO non modifica il principio di parità del diritto societario svizzero, in base al quale vi è una chiara separazione e ripartizione delle competenze, dei poteri e dei doveri tra l'assemblea degli azionisti e il CdA, molte dei quali sono e rimangono intrasmissibili e inalienabili, senza la possibilità che uno di questi organi prevalga sull'altro. Tuttavia, è percettibile lo spostamento di alcune importanti competenze dal CdA all'assemblea degli azionisti, in particolare nel caso di società quotate in borsa, e una moderata estensione dei diritti di partecipazione degli azionisti.

Eleggibilità 

Nulla cambia per quanto riguarda l'eleggibilità del CdA: solo persone fisiche possono diventare membri del CdA (Amministratori).

Elezioni

Nomina e revoca degli amministratori continuano a essere di competenza dell'assemblea degli azionisti.

In linea di principio, gli Amministratori sono eletti individualmente. In caso di società non quotate, lo statuto o, con il consenso di tutti gli azionisti rappresentati in assemblea generale, il presidente dell'assemblea possono prevedere un'elezione collettiva degli amministratori.

Durata del mandato

La durata del mandato di un amministratore di una società quotata in borsa è di (al massimo) un anno e termina alla conclusione dell'assemblea generale ordinaria successiva all'elezione. Nelle società non quotate, il mandato è di tre anni, ma lo statuto può ridurre il mandato a uno o due anni oppure prorogarlo fino a un massimo di sei anni.

Rielezione

La rielezione degli Amministratori (compreso il presidente, cfr. infra) è ammessa. Lo statuto può tuttavia limitare il numero di mandati consecutivi o stabilire limiti d'età.

Presidente, vicepresidente e segretario

Nelle società quotate l'assemblea degli azionisti elegge presidente uno degli amministratori. Nelle società non quotate questa decisione spetta al CdA stesso, che elegge presidente uno dei suoi amministratori, salvo disposizione contraria nello statuto.

La revCO continua a non prevedere l'elezione di un vicepresidente e non richiede più un segretario del CdA. Tuttavia, statuto e/o regolamento d'organizzazione possono prevederlo. Nella misura in cui non ci sia un segretario del CdA, il presidente può nominare un estensore (del verbale) ad hoc per ogni riunione.

Riunioni

Il revCO non stabilisce un numero minimo di riunioni del CdA. Tuttavia, statuto e/o regolamento d'organizzazione possono farlo. Di norma, tali documenti prevedono almeno quattro riunioni all'anno, ma in ogni caso con la frequenza richiesta dall'attività della società.

Le riunioni devono garantire che gli Amministratori discutano in modo approfondito gli oggetti all'ordine del giorno non soltanto perché questo è primariamente nell'interesse della società, ma anche per proteggere il CdA e la società da azioni di responsabilità. Infatti, in base alla business judgment rule originaria dei paesi di common law, applicata anche in Svizzera, si presume che il CdA agisca in buona fede e sia, quindi, tutelato dalla business judgment rule, se nel prendere decisioni sono soddisfatti i seguenti requisiti: (i) assenza di conflitti di interesse; (ii) decisioni basate su informazioni adeguate; (iii) valutazione delle informazioni nell'ambito di un corretto processo decisionale; (iv) decisioni formalmente corrette e conformi a tutte le normative applicabili.

Solitamente lo statuto o il regolamento d'organizzazione prevedono un preavviso di cinque o dieci giorni per la convocazione di una riunione del CdA.

Le riunioni possono svolgersi ovunque. Tuttavia, lo statuto o il regolamento d'organizzazione possono prevedere delle restrizioni, ad esempio limitando il loro svolgimento in Svizzera.

Inoltre, il CdA può prendere le sue decisioni nell'ambito di una riunione di persona (in presenza) o avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronici (ad esempio, in videoconferenza o per telefono). Durante una riunione, gli Amministratori possono esercitare il diritto di voto per via elettronica. In tal caso, il CdA deve adottare misure tecniche che garantiscano l'affidabilità dei risultati.

Da ultimo, il CdA deve prevedere la redazione di un verbale delle riunioni, che deve comprendere le discussioni e le decisioni. I verbali devono essere firmati dal presidente della riunione e dall'estensore del verbale.

Decisioni scritte

Qualora lo svolgimento di una riunione risulti difficile o impossibile, il CdA può prendere le proprie decisioni per iscritto, a condizione che nessun Amministratore richieda espressamente la discussione (orale) di un punto all'ordine del giorno. Il CdA deve garantire che la decisione sia chiara e inequivocabile. Le decisioni scritte possono essere prese sia su supporto cartaceo (cioè con firma autografa o elettronica qualificata) sia in forma elettronica (ad esempio, per posta elettronica), salvo quanto diversamente previsto dal regolamento d'organizzazione.

Maggioranze e decisioni

La revCO non fissa una maggioranza di partecipazione alle riunioni del CdA e prevede solo la maggioranza dei voti emessi per le sue decisioni. Inoltre, il presidente del CdA ha voto preponderante, salvo disposizione contraria dello statuto.

Delega della gestione

Secondo la revCO, gli Amministratori gestiscono la società congiuntamente.

Il CdA può tuttavia delegare integralmente o in parte la gestione a uno o più Amministratori o a terzi (direzione), sempre che lo statuto non disponga altrimenti (finora la legge prevedeva il principio opposto).

La gestione deve essere delegata a persone fisiche. Le società quotate possono tuttavia delegare la gestione patrimoniale a persone giuridiche.

In linea di principio, la delega della gestione avviene sulla base del regolamento d'organizzazione.

Statuto

Come appena esposto, affinché si applichino alcune delle nuove regole, lo statuto della società deve essere modificato in tal senso.

Regolamento d’organizzazione

La revCO non disciplina il contenuto del regolamento d'organizzazione, che dovrebbe includere (perlomeno) regole relative ai seguenti aspetti: (i) doveri e competenze del CdA, dei suoi comitati (se presenti), del suo presidente e della direzione; (ii) gestione degli affari della società; (iii) norme di rendicontazione; (iv) processo decisionale; e (v) gestione dei conflitti d'interesse.

Se avete domande sulla revCO o se avete bisogno di assistenza in materia societaria, non esitate a contattare i nostri specialisti a Ginevra, Lugano o Zurigo. Saremo lieti di assistervi .