Revisione del diritto societario svizzero: normativa fiscale federale e cantonale
Capitale azionario in valuta estera
Il nuovo articolo 621 cpv. 2 CO, entrato in vigore dall'inizio di quest'anno, prevede che il capitale azionario di una società anonima non debba più essere obbligatoriamente in franchi svizzeri, ma nella moneta estera più importante per l’attività dell’impresa, purché all’atto della costituzione esso corrisponde a un controvalore di almeno 100 000 franchi. Se il capitale azionario è espresso in una valuta straniera, la stessa dovrà essere impiegata anche per la contabilità e la presentazione dei conti.
Questa modifica del CO ha comportato un adeguamento della normativa tributaria federale e cantonale.
Ai fini dell'imposta sull'utile, all'art. 80 della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) è stato aggiunto il nuovo cpv. 1bis e all'art. 31 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) il nuovo cpv. 3bis. Le nuove disposizioni prevedono che se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, l'utile netto imponibile deve essere convertito in franchi svizzeri, secondo il corso medio delle divise (vendita) durante il periodo fiscale.
Ai fini dell'imposta sul capitale, prelevata soltanto a livello cantonale e comunale, è stato aggiunto il nuovo cpv. 5 del citato art. 31 LAID, secondo il quale se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, il capitale proprio imponibile deve essere convertito in franchi, secondo il corso delle divise (vendita) alla fine del periodo fiscale.
Margine di variazione del capitale
La revisione del diritto della società anonima ha previsto altresì l'introduzione dei nuovi artt. 653s, 653t, 653u e 653v CO su un nuovo strumento finanziario per le società denominato "Margine di variazione del capitale". Esso consente alle società di capitali di autorizzare nei propri statuti il consiglio di amministrazione ad aumentare o ridurre il capitale azionario o sociale iscritto nel registro di commercio fino a un massimo del 50% per un periodo massimo di cinque anni. Il limite inferiore del margine di variazione del capitale deve essere pari almeno alla metà del capitale azionario iscritto.
Da un punto di vista tributario, queste decisioni di modifica possono interessare sia il capitale azionario o sociale sia le riserve di apporti di capitale costituite tramite apporti, aggio e/o pagamenti suppletivi, e questo può avvenire senza conseguenze sull’imposta sul reddito.
Tuttavia, per limitare possibili abusi ed evitare che le società cessino di versare dividendi imponibili sfruttando unicamente l’esenzione data dal margine di variazione del capitale, dal 1° gennaio 2023 sono in vigore i nuovi artt. 20 cpv. 8 LIFD e 7b cpv. 6 LAID, secondo i quali la regola che equipara il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale) forniti dagli azionisti al rimborso del capitale azionario o sociale si applica agli apporti e all'aggio forniti durante la validità di un margine di variazione del capitale, per quanto eccedano le riserve rimborsate nell'ambito del suddetto margine di variazione del capitale. La stessa regola è stabilita anche al nuovo cpv. 1septies dell'art. 5 della Legge federale sull'imposta preventiva (LIP).
Queste nuove disposizioni prevedono la compensazione degli aumenti e delle riduzioni di capitale per tutta la durata del margine di variazione, basandosi su un valore netto. Solo la parte di apporti che eccede le riserve rimborsate può pertanto essere considerata come riserva da apporti di capitale, il cui rimborso non è soggetto né all'imposta sul reddito né all'imposta preventiva.
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