Revisione del diritto societario svizzero: Assemblea generale e delibere (parte 1)

Revisione del diritto societario svizzero: Assemblea generale e delibere (parte 1)

Competenze

La revCO non modifica il principio di parità ancorato nel diritto societario svizzero, secondo il quale vi è una chiara separazione e ripartizione delle competenze, dei poteri e dei doveri tra l'assemblea generale e il consiglio di amministrazione. Molte di queste competenze sono e rimangono intrasferibili e inalienabili, impedendo quindi che uno di questi organi prevalga sull'altro, ancorché, in particolare nel caso di società quotate in borsa, la revCO preveda uno spostamento di alcune importanti competenze dal consiglio di amministrazione all'assemblea generale e una moderata estensione dei diritti di partecipazione degli azionisti.

Maggioranze

Di norma, l'assemblea generale delibera a maggioranza assoluta dei voti attribuiti alle azioni rappresentate dagli azionisti o dai loro procuratori.

La revCO estende l'elenco delle cosiddette "delibere importanti" dell'assemblea generale che richiedono una maggioranza qualificata, ossia (i) due terzi dei voti rappresentati e (ii) la maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati:

  1. la modifica dello scopo sociale;
  2. la riunione (il consolidamento) delle azioni nel caso di società quotate in borsa, per la quale l'attuale diritto richiede il consenso di tutti gli azionisti, molto difficile, se non impossibile, da ottenere. Per società le cui azioni non sono quotate in borsa, invece, continuerà a essere richiesto il consenso di tutti gli azionisti;
  3. l'aumento di capitale con capitale proprio della società, mediante conferimenti in natura da parte del sottoscrittore delle nuove azioni o mediante compensazione con un credito del sottoscrittore delle nuove azioni (ad es. convertendo un credito in capitale sociale) e la concessione di vantaggi speciali. Si noti che l'attuale diritto è poco chiaro sulla possibilità della società di emettere nuove azioni a fronte di crediti del sottoscrittore delle nuove azioni che non sono più interamente coperti dagli attivi della società (nel caso di sovraindebitamento della società). Con la revCO il legislatore ha finalmente riconosciuto che la conversione di un credito in capitale sociale non svantaggia gli altri creditori e, di conseguenza, lo consente esplicitamente, permettendo così alla società di ridurre il proprio sovraindebitamento. Tuttavia, tutti gli aumenti di capitale mediante compensazione di un credito richiederanno la suddetta maggioranza qualificata. Inoltre, lo statuto deve indicare l'importo del credito compensato, il nome dell'azionista e il numero delle azioni emesse a fronte del credito. Infine, la revCO abolisce la cosiddetta "assunzione di beni(Sachübernahme), che, se prevista (beabsichtigt) o effettuata nel contesto di un aumento di capitale, ai sensi della legge vigente richiede la suddetta maggioranza qualificata e deve essere resa nota nel verbale (atto pubblico), nello statuto e a registro di commercio; 
  4. la limitazione o soppressione del diritto d'opzione (di sottoscrivere nuove azioni);
  5. l'introduzione di un capitale condizionale,·l'introduzione di·un margine di variazione del capitale (cosiddetta "forbice di capitale") o la creazione di un capitale di riserva ai sensi della legge svizzera sulle banche. La revCO abolisce il capitale autorizzato, che autorizzava il consiglio di amministrazione nello statuto ad aumentare il capitale sociale esistente del 50% al massimo entro un termine massimo di due anni. Al suo posto introduce la cosiddetta "forbice di capitale", che autorizza il consiglio di amministrazione nello statuto a modificare (aumentare e/o diminuire) il capitale sociale entro una determinata fascia non superiore al 50% del capitale sociale esistente ma, in ogni caso, non inferiore al capitale sociale minimo di CHF 100'000 entro un termine massimo di cinque anni;
  6. la conversione di buoni di partecipazione in azioni; l'esigenza della maggioranza qualificata diventa esplicita con la revCO; essa è implicitamente già richiesta dal diritto in vigore, perché tale conversione comporta l'esclusione del diritto d'opzione degli azionisti della società a sottoscrivere nuove azioni, per la quale è richiesta la maggioranza qualificata;
  7. la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative nello statuto;
  8. l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato (con un valore nominale inferiore a quello delle azioni ordinarie);
  9. il cambiamento della valuta del capitale sociale;
  10. l'introduzione (nello statuto) del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale;
  11. l'introduzione (nello statuto) di una disposizione che consenta di tenere l'assemblea generale all'estero (fuori dalla Svizzera);
  12. la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società in borsa. Salvo diversa disposizione negli statuti, ai sensi della normativa vigente, la delibera relativa a tale revoca è di competenza del consiglio di amministrazione. Dato il grave impatto sulla posizione giuridica degli azionisti - ad esempio, la vendita delle azioni diventa più difficile, le norme contabili applicabili sono meno rigorose, la revisione del bilancio annuale non è più (sempre) obbligatoria, gli obblighi di pubblicità ad hoc e di altro tipo non sono più applicabili – la revCO attribuisce questo potere all'assemblea generale e ne richiede la suddetta maggioranza qualificata;
  13. il trasferimento della sede della società;
  14. l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria (clausola arbitrale);
  15. la rinuncia alla nomina di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale nel caso di una società le cui azioni non sono quotate in borsa;
  16. lo scioglimento della società.

Il diritto attuale consente all'assemblea generale di introdurre nello statuto disposizioni che richiedano maggioranze più elevate di quelle previste dalla legge. Vale a dire, maggioranze superiori (i) a quella qualificata per le "delibere importanti" e (ii) alla maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate per tutte le altre decisioni. L'introduzione di una tale disposizione può essere adottata solo con una delibera assembleare presa con la stessa maggioranza più elevata. Sebbene fosse comunemente inteso che oltre all'introduzione, anche la modifica e l'abrogazione di tali disposizioni fosse soggetta alla stessa maggioranza più elevata, la revCO lo prevede esplicitamente.

In particolare, lo statuto delle società più piccole prevede spesso maggioranze più elevate, concedendo in tale modo agli azionisti di minoranza diritti di blocco su determinate questioni.

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