Revisione del diritto societario svizzero: Diritti degli azionisti

1. Diritti degli azionisti - Partecipazione e rappresentanza

Gli azionisti esercitano i loro diritti sociali nell'assemblea degli azionisti. I loro diritti comprendono, tra l'altro, la nomina del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di revisione, l'approvazione della relazione annuale e del conto annuale assieme alle delibere sull'impiego dell'utile. In linea di principio, gli azionisti sono liberi di partecipare all'assemblea degli azionisti personalmente o tramite un rappresentante di loro scelta.

La revCO distingue tra diversi tipi di potenziali rappresentanti: (i) il rappresentante indipendente (unabhängiger Stimmrechtsvertreter), (ii) il rappresentante depositario (Depotstimmrechtsvertreter), (iii) il rappresentante appartenente a un organo societario (Organstimmrechtsvertreter), (iv) un altro azionista e (v) un terzo (non azionista).

A questo proposito, tuttavia, va notato che esistono differenze significative tra le regole per le società quotate e per quelle non quotate in borsa.

Il Rappresentante indipendente (unabhängiger Stimmrechtsvertreter)

Il rappresentante indipendente può essere una persona fisica, una persona giuridica o una società di persone, purché la sua indipendenza non sia compromessa, né di fatto né in apparenza. La revCO stabilisce, inoltre, che il rappresentante indipendente deve esercitare i diritti di voto degli azionisti secondo le istruzioni ricevute e, in mancanza di tali istruzioni, astenersi dal voto.

Società non quotate in borsa:

Lo statuto delle società non quotate in borsa può limitare il diritto degli azionisti a essere rappresentati da terzi, prevedendo che solo altri azionisti possano agire quali rappresentanti. La revCO stabilisce che in caso lo statuto preveda tale limitazione, il consiglio di amministrazione, su richiesta di un azionista, sia tenuto a designare un rappresentante indipendente o un rappresentante appartenente a un organo societario (Organstimmrechtsvertreter; cfr. infra), al quale possa essere delegato l'esercizio dei diritti di partecipazione. Il consiglio di amministrazione deve informare gli azionisti al riguardo al più tardi 10 giorni prima dell'assemblea. Se il Consiglio di amministrazione viene meno a tale obbligo, gli azionisti possono farsi rappresentare da un terzo di loro scelta.

Inoltre, a condizione che lo statuto della società ne preveda la possibilità e che l'assemblea degli azionisti si tenga all'estero (cfr. la nostra newsletter "Revisione del diritto societario svizzero: Assemblea generale e delibere (2/2)"; dicembre 2022), il consiglio di amministrazione designa un rappresentante indipendente, a meno che tutti gli azionisti non vi rinuncino.

Società quotate in borsa:

L'assemblea ordinaria degli azionisti di società quotate in borsa è tenuta ad eleggere un rappresentante indipendente, il cui mandato è di un anno. L'assemblea degli azionisti può revocare la nomina solo per la fine dell'assemblea ordinaria degli azionisti successiva. Se l'assemblea ordinaria degli azionisti non nomina un rappresentante indipendente, la nomina spetta al consiglio di amministrazione della società.

Il Rappresentante depositario (Depotstimmrechtsvertreter)

Società non quotate in borsa:

I depositari di azioni di società non quotate, che ai fini della revCO sono definiti quali banche ai sensi della legge federale sulle banche (Legge sulle banche, LBCR), sono tenuti a chiedere agli azionisti/deponenti istruzioni di voto prima di ogni assemblea degli azionisti. Qualora non fosse possibile ottenere le istruzioni dei deponenti in tempo utile, il rappresentante depositario esercita il diritto di voto conformemente alle istruzioni generali del deponente e, in difetto di tali istruzioni, si astiene dal voto.

Società quotate in borsa:

Le disposizioni relative ai depositari quali rappresentanti non sono applicabili a società quotate in borsa.

Il Rappresentante appartenente a un organo societario (Organstimmrechtsvertreter)

Società non quotate in borsa:

Le società non quotate in borsa possono nominare un membro di un organo societario quale rappresentante cui gli azionisti possano delegare l'esercizio dei diritti di partecipazione (all'assemblea degli azionisti).

Società quotate in borsa:

Le disposizioni relative ai membri di un organo societario quali rappresentanti non sono applicabili alle società quotate in borsa.

Un altro azionista o un terzo

Di norma, gli azionisti possono esercitare i loro diritti di partecipazione (in particolare il diritto di voto) personalmente o per tramite di un rappresentante di loro scelta, rilasciando una (semplice) procura. Tuttavia, lo statuto di una società non quotata in borsa può limitare la scelta a un altro azionista; in tal caso, gli azionisti possono richiedere la designazione di un rappresentante indipendente (cfr. supra). Nelle società quotate in borsa tale restrizione non è possibile.

2. Diritti degli azionisti - Diritto a ragguagli, di consultazione e all'istituzione di una verifica speciale

Di principio, il consiglio di amministrazione ha l'obbligo di fornire agli azionisti tutte le informazioni necessarie affinché l'assemblea degli azionisti possa deliberare su ogni oggetto previsto dall'ordine del giorno. Inoltre, la revCO ha ampliato i diritti a ragguagli e di consultazione degli azionisti, in particolare per le società non quotate.

Diritto a ragguagli

In occasione dell'assemblea degli azionisti, ogni azionista può chiedere al consiglio di amministrazione ragguagli sugli affari della società, nonché all'ufficio di revisione sull'esecuzione e il risultato della sua verifica.

Inoltre, nelle società non quotate in borsa, gli azionisti che rappresentano almeno il 10% del capitale azionario o dei diritti di voto possono, in qualsiasi momento, chiedere per iscritto al consiglio di amministrazione ragguagli sugli affari della società. Il consiglio di amministrazione è tenuto a (i) fornire le informazioni richieste entro 4 mesi e (ii) mettere a disposizione degli (altri) azionisti le risposte fornite, al più tardi in occasione dell'assemblea degli azionisti successiva.

Diritto di consultazione

Per quanto riguarda il diritto di consultazione di libri e atti della società, la revCO non prevede alcuna differenziazione tra società quotate e non quotate in borsa. Gli azionisti che rappresentano almeno il 5% del capitale azionario o dei diritti di voto possono far valere il loro diritto di consultazione. Come per il diritto ai ragguagli, il consiglio di amministrazione deve consentire la consultazione entro 4 mesi dalla ricezione della domanda.

Limitazioni e procedimenti giudiziari

L'obbligo del consiglio di amministrazione di fornire ragguagli o di accordare la consultazione è limitato a informazioni necessarie per il corretto esercizio dei diritti degli azionisti. Il consiglio di amministrazione può rifiutare di fornire le informazioni richieste se, dando seguito alle richieste degli azionisti, si compromettano segreti d'affari o altri interessi societari degni di tutela. La reiezione della domanda di ragguagli e/o di consultazione deve essere motivata per iscritto.

Se i ragguagli o la consultazione sono stati rifiutati, in tutto o in parte, o resi impossibili, gli azionisti possono, entro 30 giorni, chiedere al tribunale di ordinare che i ragguagli siano forniti o che la consultazione sia accordata.

Diritto all'istituzione di una verifica speciale

Concettualmente, il diritto all'istituzione di una verifica speciale è un diritto sussidiario degli azionisti. Ogni azionista che si è avvalso dei propri diritti di ottenere ragguagli o di consultazione può proporre all'assemblea degli azionisti la verifica di determinati fatti da parte di periti indipendenti, nella misura in cui ciò sia necessario per l’esercizio dei propri diritti. Se l'assemblea degli azionisti approva tale proposta, la società o qualsiasi azionista può, entro 30 giorni, chiedere al tribunale di designare i periti incaricati di eseguire la verifica speciale. Se, al contrario, l'assemblea degli azionisti non approva la proposta, gli azionisti che detengono (congiuntamente) almeno

  • il 5 per cento del capitale azionario o dei diritti di voto, nel caso di società quotate in borsa; oppure
  • il 10 per cento del capitale azionario o dei diritti di voto, nel caso di società non quotate in borsa,

possono, entro 3 mesi, chiedere al tribunale di ordinare una verifica speciale.

Il tribunale ordina la verifica speciale se i richiedenti rendono verosimile che (i) i promotori o gli organi della società abbiano violato la legge o lo statuto e (ii) che tale violazione sia atta a danneggiare la società o gli azionisti.

I periti indipendenti presentano una relazione scritta e dettagliata sul risultato della propria verifica. Se la verifica speciale è stata ordinata dal tribunale, gli esperti presentano il proprio rapporto al tribunale. Il tribunale trasmette quindi il rapporto alla società e, su richiesta di quest'ultima, decide se determinate parti del rapporto ledano segreti d'affari o altri interessi sociali degni di protezione e se debbano pertanto essere sottratte alla consultazione dei richiedenti. Infine, il consiglio di amministrazione sottopone all’assemblea degli azionisti successiva il rapporto dei periti, le proprie osservazioni e quelle dei richiedenti.

Se avete domande sulla revCO o se avete bisogno di assistenza in materia societaria, non esitate a contattare i nostri specialisti a Ginevra, Lugano o Zurigo. Saremo lieti di assistervi.