Registro svizzero per la trasparenza – Nuovo regime, nuovi obblighi

Una panoramica:
1. Quadro normativo vigente
Attualmente, le persone che acquisiscono partecipazioni in una società svizzera e che, in tal modo, detengono almeno il 25% del capitale o dei voti, devono comunicare alla società l'identità degli aventi diritto economico. La violazione di tale obbligo di comunicazione comporta limitazioni sui diritti sociali e patrimoniali dell’interessato. La società è inoltre tenuta a tenere un registro privato degli aventi diritto economico, non accessibile al pubblico.
Questa normativa è stata introdotta nel 2015 su raccomandazione dell'organizzazione internazionale Gruppo d'azione finanziario (GAFI) ed è finalizzata alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, il GAFI ha ritenuto il regime svizzero vigente insufficiente, soprattutto per quanto riguarda la trasparenza delle persone giuridiche.
2. Nuovo quadro normativo
In tale contesto, nell’autunno 2025 il Parlamento svizzero ha adottato la Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (LTPG). Inoltre, il Consiglio federale ha posto in consultazione – presso le autorità svizzere competenti e le associazioni di categoria interessate – il progetto della relativa ordinanza (OTPG), volta a concretizzare le disposizioni introdotte dalla LTPG.
Il nuovo quadro normativo impone obblighi di ampia portata a determinate persone giuridiche (obblighi che, in alcuni casi, si estendono anche a società con sede all’estero), ai loro partecipanti e agli aventi economicamente diritto. Tali obblighi comprendono, in particolare, l’identificazione dell'avente economicamente diritto, la raccolta e l’aggiornamento continuo dei relativi dati personali, nonché la comunicazione tempestiva al nuovo Registro per la trasparenza, gestito dall'Ufficio federale di giustizia (UFG). Il Registro per la trasparenza è consultabile esclusivamente dalle autorità competenti e dalle persone e gli enti assoggettati agli obblighi previsti dalla legislazione svizzera in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.
In caso di violazione ripetuta degli obblighi, la LTPG prevede misure quali la sospensione dei diritti societari e patrimoniali, nonché il rigetto di iscrizioni nel registro fondiario. In caso di violazioni intenzionali sono inoltre previste sanzioni penali (multe fino a CHF 500’000).
3. Necessità di intervento
La procedura di consultazione relativa all'ordinanza attuativa (OTPG)si è conclusa il 30 gennaio 2026. L’entrata in vigore della LTPG e dell'OTPG è prevista per la seconda metà del 2026. Una volta entrata in vigore la normativa, le società svizzere saranno tenute a comunicare i propri aventi economicamente diritto al Registro per la trasparenza entro un mese dalla prima modifica di un’iscrizione nel registro di commercio, in ogni caso al più tardi entro (i) due anni, qualora tutti gli aventi economicamente diritto risultano iscritti nel registro di commercio come soci o membri degli organi della società, oppure (ii) un termine compreso tra tre e sei mesi, a seconda dell’obbligo di revisione applicabile alla persona giuridica, qualora non tutti gli aventi economicamente diritto siano iscritti nel registro di commercio come soci o membri degli organi della società.
Al fine di assicurare l'adempimento del nuovo regime normativo, le società interessate dovrebbero predisporre processi continuativi di identificazione, monitoraggio e comunicazione.

