Il trattamento fiscale dell’utilizzo di veicoli da parte di persone giuridiche secondo la prassi dell'autorità fiscale del Canton Ticino
Con comunicazione del 20 giugno 2023, la Divisione delle Contribuzioni del Canton Ticino ha comunicato la nuova prassi cantonale, immediatamente applicabile, sul trattamento fiscale dei veicoli immatricolati a nome di persone giuridiche e il loro utilizzo da parte degli azionisti e/o persone vicini ai fini delle imposte dirette federali e cantonali sull'utile.
In base agli articoli 58 cpv. 1 della Legge sull'Imposta Federale Diretta (LIFD) e 67 cpv. 1 della Legge Tributaria del Canton Ticino (LT) l'imposta sull'utile delle persone giuridiche colpisce l'utile netto imponibile di queste ultime, costituito dal saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente e tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, segnatamente le distribuzioni palesi o dissimulate di utili.
Secondo gli articoli 20 cpv. 1 lett. c LIFD e 19 cpv. 1 lett. c LT, le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni sono imponibili come redditi da sostanza mobiliare in capo agli azionisti (distribuzioni dissimulate di utili). Si è in presenza di una prestazione valutabile in denaro quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- La società effettua una prestazione senza ricevere una controprestazione.
- La prestazione è concessa a un azionista o a una persona vicina.
- La medesima prestazione non sarebbe stata concessa a un terzo.
- La sproporzione tra prestazione e controprestazione è manifesta e riconoscibile, tanto che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio concesso.
Con il Promemoria n. 1/2007 relativo alla stima dei prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari di aziende, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha chiarito che in presenza di un libro di bordo è possibile ripartire proporzionalmente in base ai chilometri percorsi per motivi professionali e per motivi privati le spese effettive dell'automobile. In assenza, invece, detta suddivisione è determinata in via forfetaria, dichiarando al mese lo 0,9% (0.8% fino al 31 dicembre 2021) del prezzo di acquisto (IVA esclusa), ma almeno 150 franchi.
Nelle sentenze del 3 ottobre 2022 (80.2022.109) e del 28 marzo 2022 (80.2021.133), la Camera diritto tributario ticinese ha evidenziato che:
- In presenza di una prestazione della società all’azionista o ad una persona vicina, per stabilire se vi è una distribuzione dissimulata di utili bisogna chiedersi se tale prestazione sia stata fornita per motivi prettamente commerciali oppure in considerazione del rapporto di partecipazione nella società del beneficiario.
- Atteso che la spesa riduce il debito verso l'erario, spetta al contribuente provare che essa sia giustificata dal profilo commerciale.
- Un bene di lusso può essere solo parzialmente riconosciuto come un bene aziendale: le spese legate ad un’immagine adeguata allo status personale non hanno alcun legame con lo scopo dell’impresa, pur potendo avere effetti positivi sull'attività.
- L’azionista deve considerare una quota per l’uso privato del veicolo aziendale, a meno che non dimostri il suo uso esclusivamente professionale.
La Divisione delle contribuzioni ha introdotto una "soglia lusso" di CHF 120'000 (IVA esclusa).
Quando un azionista utilizza un veicolo aziendale per scopi privati, l'autorità fiscale calcolerà la controprestazione dovuta dall'azionista e verificherà se c'è una differenza tra questo importo e la quota privata indicata nel certificato di salario dell'azionista. Se esiste una differenza, questa verrà considerata come una distribuzione dissimulata di utile e sarà tassata di conseguenza in capo all'azionista.
Senza pretesa di esaustività e a mero titolo illustrativo, la comunicazione fornisce anche degli esempi di calcolo delle prestazioni valutabili in denaro risultanti in capo all'azionista nei seguenti casi:
1. Uso esclusivamente privato
Se un veicolo aziendale viene utilizzato solo per fini privati e non viene fornita una controprestazione per tale utilizzo, l'autorità fiscale considera questo come una prestazione valutabile in denaro e assoggetta ad imposta il totale dei costi relativi al veicolo.
2. Uso prevalentemente privato
Se un veicolo aziendale viene utilizzato principalmente per fini privati, ma occasionalmente per fini commerciali, l'autorità fiscale considera la maggior parte dei costi come una distribuzione dissimulata di utili, a meno che non si possa dimostrare un valore di mercato per l'utilizzo commerciale.
3. Uso sia commerciale sia privato
Se un veicolo viene utilizzato sia per fini commerciali che privati, ma non viene mantenuto un libro di bordo, l'autorità fiscale applica una "quota di lusso" sul costo del veicolo che supera un certo importo (CHF 120'000 sopra citato).
4. Due veicoli intestati alla società
Se una società possiede due veicoli ma non può giustificare la necessità di entrambi per fini commerciali, l'autorità fiscale considera uno dei veicoli come utilizzato esclusivamente per fini privati e lo assoggetta ad imposta di conseguenza.
La comunicazione ha il pregio di chiarire la nuova prassi cantonale sul trattamento fiscale dei veicoli aziendali, evitando così che mediante l'intestazione formale di siffatti beni alle persone giuridiche per soli scopi fiscali, gli azionisti e le persone loro vicine utilizzino questi ultimi per scopi privati.
Se avete domande o avete bisogno di assistenza in materia tributaria, non esitate a contattare i nostri specialisti a Ginevra, Lugano o Zurigo. Saremo lieti di assistervi.