Lavoratori frontalieri in Svizzera e telelavoro dalla Germania, dalla Francia e dall'Italia: le implicazioni fiscali
Molte aziende hanno già adottato modelli di lavoro ibridi, che consentono di ridurre lo spazio complessivo necessario e di richiedere sempre meno la presenza quotidiana dei lavoratori negli uffici. Il lavoro a distanza ha anche ridotto gli spostamenti, dato che l'esteso uso di videoconferenze durante la pandemia ha ovunque aumentato le riunioni virtuali.
Nelle situazioni in cui non è più richiesto ai dipendenti di lavorare al 100% presso i propri uffici in Svizzera, sorgono problemi di diritto tributario, di diritto del lavoro e di sicurezza sociale per un gran numero di lavoratori che risiedono nelle zone estere di confine e che svolgono un'attività lavorativa nelle zone limitrofe della Svizzera.
Durante la pandemia, il 3 aprile 2020, il Segretariato dell'OCSE ha pubblicato una guida sull'interpretazione e applicazione delle norme delle convenzioni fiscali internazionali in circostanze eccezionali, dato che i governi hanno imposto a tutte le persone fisiche misure restrittive della mobilità senza precedenti.
Tuttavia, le azioni eccezionalmente e provvisoriamente adottate dai governi a causa dell'emergenza COVID-19 sono ormai terminate. Le nuove forme diffuse di telelavoro e il luogo in cui si trova il dipendente potrebbero, quindi, modificare i criteri di collegamento previsti dal diritto tributario esistente e creare nuovi o diversi obblighi fiscali sul reddito del dipendente in altre giurisdizioni.
In questo articolo esamineremo brevemente come il telelavoro potrebbe interessare i lavoratori frontalieri impiegati in Svizzera e residenti in Germania, Francia e Italia.
Germania
In generale
La Convenzione contro le doppie imposizioni del 1971 tra la Svizzera e la Germania (la "CDI CH-DE") contiene una disposizione speciale che regola l'imposizione dei lavoratori frontalieri. Essa stabilisce che i lavoratori frontalieri residenti in Germania sono soggetti all'imposta sul reddito nel loro Stato di residenza, ossia in Germania. Allo stesso tempo, la Svizzera applica un'imposta alla fonte pari al 4,5% del reddito da lavoro dipendente. L'imposta svizzera può essere scomputata dall'imposta sul reddito dovuta in Germania.
Accordo amichevole del 2020
Durante la pandemia COVID-19, le restrizioni alla mobilità imposte anche ai lavoratori frontalieri residenti in Germania hanno portato a un accordo tra Svizzera e Germania, entrato in vigore l'11 marzo 2020 e rinnovato più volte.
In base a questo accordo, i lavoratori frontalieri residenti in Germania hanno mantenuto lo status di lavoratori frontalieri pur lavorando a distanza dalla Germania. L'accordo è stato prorogato fino al 30 giugno 2022. A partire dal 1° luglio 2022, si applicano le regole ordinarie per i lavoratori frontalieri secondo la CDI CH-DE.
Lavoro a distanza
La CDI CH-DE contiene una propria definizione di lavoratori frontalieri. Sono considerati tali solo i dipendenti che tornano regolarmente dal luogo di lavoro al luogo di residenza. Secondo l'Ordinanza sull'attuazione dell'accordo di consultazione tra la Svizzera e la Germania, il requisito del rientro regolare è realizzato quando il dipendente si reca almeno un giorno alla settimana o cinque giorni al mese dal luogo di residenza al luogo di lavoro e viceversa. In altre parole, in caso di impiego a tempo pieno, sono consentiti quattro giorni di lavoro da casa alla settimana, a condizione che il dipendente ritorni regolarmente dal luogo di lavoro a quello di residenza. Tuttavia, lo status di lavoratore frontaliero viene meno qualora il dipendente non rientri al proprio luogo di residenza per più di 60 giorni lavorativi all'anno in caso di impiego a tempo pieno.
È importante notare che, secondo la giurisprudenza tedesca, lo status di lavoratore frontaliero deve essere confermato anche nel caso di un impiego di tre giorni lavorativi al mese. La Corte Federale delle Finanze tedesca (la"CFF") precisa che la CDI CH-DE non definisce il numero minimo esatto di passaggi di frontiera richiesti alla settimana o al mese. Pertanto, l'Ordinanza sull'attuazione dell'accordo di consultazione che prevede un minimo di rientri settimanali e mensili è in contrasto con la CDI. La CDI CH-DE richiede solo che il lavoratore frontaliero rientri regolarmente al suo luogo di residenza. La CFF specifica che solo il numero complessivo di giorni lavorativi può essere determinante per valutare se un lavoratore è rientrato regolarmente al suo luogo di residenza oppure no. Di conseguenza, un rientro regolare e non solo occasionale deve esistere solo in relazione ai giorni di lavoro e non all'intero anno.
In generale, le autorità tedesche hanno un approccio più generoso in relazione alla concessione dello status di lavoratore frontaliero rispetto alle autorità fiscali svizzere. Queste ultime possono contestare lo status di lavoratore frontaliero se il dipendente lavora prevalentemente a distanza. Pertanto, si consiglia di chiarire ciascuna fattispecie personale con le autorità fiscali svizzere e di non affidarsi esclusivamente alla qualifica effettuata dalle autorità fiscali tedesche. In caso contrario, potrebbe verificarsi una doppia imposizione.
Francia
In generale
La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Svizzera e Francia, risalente al 1966, prevede la tassazione dei redditi da lavoro dipendente nel luogo in cui viene svolta l'attività professionale, implicando la presenza territoriale. I lavoratori frontalieri sono quindi tassati in Svizzera o in Francia, proporzionalmente al numero di giorni lavorati in uno dei due Paesi.
Un accordo speciale sui lavoratori frontalieri, firmato nel 1983 tra il governo della Repubblica francese e il Consiglio federale svizzero a nome dei cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Giura (gli "8 cantoni"), prevede un trattamento fiscale diverso. La Francia ha (i) il diritto di tassare il 100% dei salari svizzeri e (ii) l'obbligo di riversare alla Svizzera il 4,5% della massa salariale totale.
Durante la pandemia COVID-19, le restrizioni agli spostamenti per i lavoratori frontalieri residenti in Francia sono state oggetto di un accordo provvisorio tra Svizzera e Francia, datato 13 maggio 2020 e rinnovato più volte. In base a questo, i lavoratori frontalieri residenti in Francia mantengono lo status di frontalieri, pur lavorando al 100% dalla Francia. L'accordo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022.
Dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore un accordo amichevole permanente tra Svizzera e Francia. Esso prevede che, entro il limite del 40% dell'orario di lavoro sul territorio di uno Stato, l'esercizio del telelavoro non pregiudica lo status di lavoratore frontaliero.
Cantoni con diritto di imposizione
Di conseguenza, nei cantoni in cui viene riscossa l'imposta alla fonte sui salari dei frontalieri (tutti i cantoni svizzeri tranne gli 8 cantoni), l'imposta alla fonte verrà riscossa sul 100% dei salari pagati dal datore di lavoro svizzero, anche se il dipendente svolge il telelavoro in Francia per (massimo) il 40% del suo tempo di lavoro.
Se la percentuale di telelavoro supera il 40%, il salario imponibile in Svizzera è limitato al tasso di presenza presso il datore di lavoro svizzero. La parte del salario relativa all'attività svolta in Francia è imponibile in Francia. Ad esempio, per una percentuale di telelavoro in Francia del 70% e un salario mensile di 10.000 franchi, 3.000 franchi sono tassati in Svizzera e 7.000 in Francia.
Cantoni senza diritto di imposizione
Per gli 8 cantoni, finché la percentuale di telelavoro è del 40% (massimo), la Francia tassa l'intero stipendio svizzero e versa alla Svizzera il 4,5% dello stipendio. Se la percentuale di telelavoro francese supera il 40%, lo status di lavoratore frontaliero viene meno e la Svizzera riacquista il diritto di tassare il salario del lavoratore frontaliero, proporzionalmente al tempo trascorso in Svizzera. Nell'esempio precedente, il salario di 3.000 franchi svizzeri percepito in Svizzera sarebbe soggetto all'imposta alla fonte svizzera. In questo caso, la Francia non riversa il 4,5% del salario alla Svizzera.
Italia
In generale
Secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 tra la Svizzera e l'Italia ("CDI CH-ITA"), il reddito da lavoro dipendente è tassato soltanto nello Stato di residenza del contribuente, a meno che l'attività professionale non sia svolta nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, il reddito da lavoro dipendente è tassato in entrambi gli Stati contraenti (sia nello Stato di residenza del lavoratore, sia in quello dove viene svolta l'attività lavorativa).
Inoltre, l'accordo speciale del 1974 tra la Svizzera e l'Italia sui lavoratori transfrontalieri (i cosiddetti "frontalieri") ("Accordo del 1974") prevede un regime fiscale speciale per questa categoria di lavoratori. Il reddito da lavoro dipendente derivante dall'attività professionale svolta in Svizzera è tassato solo in Svizzera. Per qualificarsi come "frontaliere" ai fini dell'Accordo del 1974, il contribuente deve essere residente in Italia nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera e deve attraversare tale confine "quotidianamente" per svolgere la propria attività professionale in uno dei seguenti tre cantoni svizzeri: Grigioni, Ticino e Vallese.
Accordo amichevole del 2020
A causa delle restrizioni agli spostamenti transfrontalieri in vigore durante la pandemia COVID-19, le autorità svizzere e italiane hanno concluso un accordo speciale, datato 18-19 giugno 2020 ("Accordo 2020"), per regolare il trattamento fiscale del lavoro a distanza. Tale accordo, rinnovato di mese in mese fino al gennaio 2023, ha stabilito un regime derogatorio al trattamento fiscale dei lavoratori transfrontalieri previsto dall'Accordo del 1974. In base all'Accordo 2020, i lavoratori transfrontalieri residenti in Italia hanno mantenuto il loro speciale trattamento fiscale nonostante il telelavoro fosse svolto presso il loro domicilio in Italia, indipendentemente dal rispetto di eventuali soglie.
Disdetta dell'accordo amichevole sul telelavoro e nuovo accordo sui frontalieri
Nel dicembre 2022, le autorità competenti di Svizzera e Italia hanno notificato la scadenza dell'Accordo 2020 al 31 gennaio 2023. Pertanto, a partire dal 1° febbraio 2023, i lavoratori frontalieri saranno tassati in base all'Accordo del 1974 e alla CDI, che non prevedono alcuna norma espressa sul trattamento del lavoro a distanza. Ne consegue che i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'attività professionale svolta dall'Italia dovranno essere tassati in Italia, come previsto dalla CDI.
A causa delle gravi conseguenze derivanti da questa situazione poco chiara, i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro stanno facendo pressione sui governi dei due Stati affinché trovino una soluzione amichevole, adottando un nuovo accordo speciale in linea con le disposizioni di quello concluso tra Svizzera e Francia.
Occorre tenere a mente che a breve potrebbe entrare in vigore il nuovo accordo sui frontalieri che la Svizzera e l'Italia hanno concluso il 23 dicembre 2020 e che prevede la tassazione del reddito di lavoro dipendente in entrambi gli Stati, sostituendo il regime fiscale previsto dall'Accordo del 1974. In base al futuro regime fiscale pattuito dai due Stati, il salario percepito in Svizzera sarà imposto fino a un massimo dell'80 per cento in Svizzera (Stato della fonte) e integralmente in Italia (Stato di residenza del lavoratore), con la possibilità di richiedere in quest'ultimo stato il credito per le imposte già pagate in Svizzera.
Si veda sul tema il seguente articolo (https://www.altenburger.ch/blog/nuovo-accordo-sui-frontalieri-conto-alla-rovescia).
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