
Di conseguenza, numerose società, nonché determinate persone aventi economicamente diritto, saranno soggette a nuovi obblighi di identificazione, documentazione e notifica. Una panoramica è disponibile qui: Registro svizzero di trasparenza – Nuovo regime, nuovi obblighi.
Cosa comporta per voi? Vi invitiamo a verificare, sulla base delle informazioni riportate di seguito, se sia necessario adottare misure.
(A) SCHEMA DI VERIFICA SEMPLIFICATO
Fase 1 – Campo di applicazione
Con riferimento a una società svizzera o a una società estera con un collegamento alla Svizzera, siete (i) il membro superiore dell'organo direttivo, (ii) il titolare di partecipazioni societarie che conferiscono un potere di controllo, oppure (iii) una persona avente economicamente diritto?
➔ In caso affermativo, passate alla Fase 2.
➔ In caso negativo, non rientrate nel campo di applicazione della LTPG.
Fase 2 – Eccezioni
Si applica una delle seguenti eccezioni?
L'entità giuridica:
(a) è una società quotata in borsa oppure una società controllata da una società detenuta direttamente o indirettamente per oltre il 75% da una società quotata in borsa;
(b) è un istituto di previdenza professionale (o un istituto di previdenza comparabile soggetto a vigilanza); oppure
(c) è detenuta direttamente o indirettamente per almeno il 75% da enti pubblici.
➔ In caso negativo, passate alla Fase 3.
➔ In caso affermativo, siete esclusi dal campo di applicazione della LTPG.
Fase 3 – Obblighi
In funzione del ruolo ricoperto, la LTPG prevede i seguenti obblighi:
(a) In qualità di membro superiore dell'organo direttivo:
Identificazione della/e persona/e avente/i economicamente diritto, documentazione delle relative informazioni e notifica delle successive modifiche al registro per la trasparenza.
(b) In qualità di titolare di partecipazioni societarie che conferiscono un potere di controllo:
Notifica della/e persona/e avente/i economicamente diritto, trasmissione delle informazioni e della documentazione richieste, nonché notifica delle successive modifiche alla società.
(c) In qualità di persona avente economicamente diritto (o di altro terzo interessato):
Notifica della/e persona/e avente/i economicamente diritto, trasmissione delle informazioni e della documentazione richieste, nonché notifica delle successive modifiche al/i titolare/i della partecipazione e/o alla società.
(B) TERMINI DI NOTIFICA
I termini di notifica più brevi previsti sono, in linea di principio, di un mese:
- per le società di nuova iscrizione nel registro di commercio a partire dal 1° ottobre 2026: dalla data dell'iscrizione
- in caso di modifiche rilevanti ai dati iscritti nel registro di commercio: dalla data della modifica
- in caso di modifiche delle informazioni soggette a obbligo di notifica: dal momento in cui si viene a conoscenza della modifica.
Per le entità giuridiche già esistenti si applicano i seguenti termini transitori prorogati:
- società anonima soggetta a revisione ordinaria: 4 gennaio 2027
- altre società soggette a revisione ordinaria: 1° febbraio 2027
- società anonima non soggetta a revisione ordinaria: 1° marzo 2027
- altre società non soggette a revisione ordinaria: 1° aprile 2027
- società le cui persone aventi economicamente diritto risultano già tutte iscritte nel registro di commercio in qualità di soci o membri di organi societari: 2 ottobre 2028
(C) MODALITÀ DI NOTIFICA
Procedura standard: le dichiarazioni vengono presentate al Registro della trasparenza tramite EasyGov.swiss, direttamente dalla società stessa o da una persona da essa autorizzata.
Alternativa: è possibile presentare una comunicazione al Registro delle Imprese competente qualora si accerti che tutti i titolari effettivi siano già iscritti nel Registro delle Imprese in qualità di soci o amministratori.
Numerosi aspetti richiedono ancora chiarimenti e la relativa prassi dovrà consolidarsi nel tempo. Continueremo a monitorare attentamente gli sviluppi e saremo lieti di assistervi qualora ne abbiate necessità. Restiamo inoltre a vostra completa disposizione per valutare qualsiasi situazione specifica.

